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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO II
Accompagnatore turistico
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 95
1. {Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.}
2. {Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.}
Art. 96
1. {Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) attestato di qualifica professionale conseguito mediante, in alternativa:
1) superamento dell’esame di cui all’articolo 97, per chi vi accede direttamente in virtù del possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento;
2) frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 97;
3) superamento di esame pubblico sostenuto in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.}
2. {Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.}
3. {L'esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.}
4. {La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.}
5. {L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).}
Art. 97
1. {La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.}
2. {I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica. }
3. {L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.}
Art. 98
1. {Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 97, il numero delle ore, con le relative modalità di erogazione, le modalità di accesso e il livello minimo di conoscenza della lingua straniera.}
Art. 99
1. {Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.}
2. {È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.}
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 100
1. {È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver ottenuto l’abilitazione;
b) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).}
2. {È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 100, comma 2.}
3. {È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 99, comma 1.}
4. {In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.}
5. {Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.}
Art. 101
1. {La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.}

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 26 .

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Per l'interpretazione autentica di questa lett. a), vedi l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.