Art. 1
Bilancio di previsione finanziario annuale
1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2025 annesso alla presente legge.
2. È approvato per l’anno finanziario 2025 in euro 3.504.069.966,56 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 15.444.036,11 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2024 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2024 - riga Totale generale delle entrate).
3. È approvato per l’anno finanziario 2025 in euro 4.654.222.087,97 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 297.418.835,57 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2024 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2024 - riga Totale generale delle spese).
4. È approvato per l’anno finanziario 2025 in euro 17.385.988.345,51 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.859.309.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2025 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2025 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”).
5. È approvato per l’anno finanziario 2025 in euro 17.385.988.345,51 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.859.309.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2025 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2025 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
6. È approvato per l’anno finanziario 2025:
- in euro 20.640.938.705,99 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2025 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);
- in euro 3.874.753.036,11 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2025 – riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” - Previsioni di cassa).
7. È approvato per l'anno finanziario 2025:
- in euro 20.429.797.670,68 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2025 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);
- in euro 3.656.727.835,57 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2025 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro” - Previsioni di cassa).
Art.2
Bilancio di previsione finanziario pluriennale
1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2025 annesso alla presente legge.
2. È approvato in euro 12.681.695.668,58 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2026 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).
3. È approvato in euro 12.681.695.668,58 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2026 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
4. È approvato in euro 11.891.717.250,00 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2027 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza);
5. È approvato in euro 11.891.717.250,00 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2027 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).
Art. 3
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 432.291.787,04.
2.
Nell’esercizio 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 432.291.787,04 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
Art. 4
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16,
del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è approvato in euro 58.263.826,00 per l’anno 2025, in euro 55.350.634,70 per l’anno 2026 ed in euro 52.437.443,40 per l’anno 2027 .
2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all’articolo 3, commi 15 e 16,
del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della
Legge 5 maggio 2009, n. 42 ”), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal Bilancio di previsione 2015.
Art. 5
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex
d.l. 35/2013 1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 , è approvato in euro 507.681.942,89 per l’anno 2025, in euro 490.534.022,64 per l’anno 2026 ed in euro 473.133.931,33 per l’anno 2027.
Art. 6
1. Nel triennio 2025-2027 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 1.168.391.569,16, di cui euro 559.640.617,91 nel 2025, euro 341.791.753,34 nel 2026 ed euro 266.959.197,91 nel 2027, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’
articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), di quanto previsto dall’
articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all’osservanza di quanto recato dall’
articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2.
L’autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità: 2025 per euro 99.733.066,80, 2026 per euro 18.075.412,23 e 2027 per euro 2.569.764,67, a valere su precedenti autorizzazioni all’indebitamento.
3.
Con riferimento all’indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’
articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 , per euro 294.483.669,18 relativamente all’esercizio finanziario 2025, per euro 301.181.064,09 relativamente all’esercizio finanziario 2026 e per euro 255.779.656,46 relativamente all’esercizio finanziario 2027 ai sensi dell’
articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’
articolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21,
della l. 350/2003 , come integrati dall’
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191 .
4.
I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
5.
I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
6.
I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2026 e 2027, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
7.
Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2027, troveranno copertura nell’ambito delle successive leggi di bilancio.
Art. 7
Allegati al bilancio di previsione
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2025:
a) Risultato presunto di amministrazione (allegato a);
b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);
c) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);
d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d);
(2) L'allegato è prima sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” della l.r. 18 marzo 2025, n. 19, art. 4.Vedi B.U., parte prima, 21 marzo 2025, n. 19. Poi l'allegato è così sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” della l.r. 7 maggio 2025, n. 24, art. 4. Vedi B.U., parte prima, 12 maggio 2025, n. 27, pag. 140, quindi è stato sostituito dall’allegato C “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” della l.r. 29 luglio 2025, n. 38, art. 5 e infine è stato così sostituito con l’allegato F della l.r. 8 agosto 2025, n. 46, art. 4.
e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato e);
f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato f);
h) Nota integrativa (allegato h);
(3) L’allegato 3 della nota integrativa è prima sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 18 marzo 2025, n. 19, art. 5.Vedi B.U., parte prima, 21 marzo 2025, n. 19. Poi l'allegato 3 è così sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 7 maggio 2025, n. 24, art. 5. Vedi B.U., parte prima, 12 maggio 2025, n. 27, pag. 142. L’allegato in oggetto è stato quindi sostituito con l’allegato F della l.r. 29 luglio 2025, n. 38, art. 6; poi con l’allegato G della l.r. 8 agosto 2025, n. 46, art. 5 e infine così sostituito con l’allegato E della l.r. 26 settembre 2025, n. 58, art. 3.
(4) La tabella recante l’analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura, contenuta nella nota integrativa della l.r. 60/2024, è sostituita dall’allegato H “Tabella recante l’analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura” della l.r. 18 marzo 2025, n. 19, art. 6.Vedi B.U., parte prima, 21 marzo 2025, n. 19.
i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (allegato i).
Art. 8
Autorizzazioni per il bilancio 2025 – 2027
1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2025 – 2027.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2025.
3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2025 – 2027.
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2025 – 2027 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.
Art. 9
Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2025 le variazioni al bilancio di previsione 2025 – 2027, ai sensi dell’
articolo 51 del d.lgs. 118/2011 .
Art. 10
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'
articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla
L.R. 57/2017 , alla
L.R. 77/2016 ed alla
L.R. 69/2011 ), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.
Art. 11
Nota integrativa
(3) L’allegato 3 della nota integrativa è prima sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 18 marzo 2025, n. 19, art. 5.Vedi B.U., parte prima, 21 marzo 2025, n. 19. Poi l'allegato 3 è così sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della l.r. 7 maggio 2025, n. 24, art. 5. Vedi B.U., parte prima, 12 maggio 2025, n. 27, pag. 142. L’allegato in oggetto è stato quindi sostituito con l’allegato F della l.r. 29 luglio 2025, n. 38, art. 6; poi con l’allegato G della l.r. 8 agosto 2025, n. 46, art. 5 e infine così sostituito con l’allegato E della l.r. 26 settembre 2025, n. 58, art. 3.
(4) La tabella recante l’analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura, contenuta nella nota integrativa della l.r. 60/2024, è sostituita dall’allegato H “Tabella recante l’analisi del disavanzo presunto e la modalità di copertura” della l.r. 18 marzo 2025, n. 19, art. 6.Vedi B.U., parte prima, 21 marzo 2025, n. 19.
a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) Elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.