Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ; Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024)
Visti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza, Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2024.
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Disposizioni di carattere finanziario)
1. È necessario adottare misure finanziarie urgenti per i nuclei familiari dei territori colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di settembre ed ottobre 2024;
2. È necessario sostenere finanziariamente il completamento della rete di distribuzione di teleriscaldamento, alimentata da vapore geotermico, a servizio dell’abitato di Arcidosso e delle principali frazioni di detto comune;
3. È necessario concorrere a interventi di messa in sicurezza o ripristino di aree colpite da criticità idrauliche o movimenti franosi;
4. È necessario il completamento dell’intervento di bonifica del sito inquinato sede dell’impianto industriale dismesso denominato “ex- Sirac” nel territorio del medesimo comune, finanziando le attività di gestione degli impianti e di monitoraggio chimico;
5. È opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento, totale o parziale, di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in tema di in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
6. È opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento totale o parziale di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in tema di in materia di beni, istituzioni e attività culturali, e di impiantistica sportiva;
7. È opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento totale o parziale di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in tema di in materia di edilizia civica e religiosa, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
8. È opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento totale o parziale di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in materia di edilizia scolastica;
9. Alla luce dell’accentuato percorso di dinamica ripresa del turismo è opportuno proseguire le azioni regionali finalizzate alla realizzazione, al recupero o alla riqualificazione di infrastrutture pubbliche nell’ambito del settore turistico;
10. È necessario sostenere finanziariamente il rilancio del turismo congressuale a Chianciano Terme, finalità che concretizza “la sussistenza di un prevalente interesse pubblico” tale da giustificare un insieme di azioni dell’ente beneficiario per il loro raggiungimento, nell’ambito di una procedura che prevede tutte le verifiche idonee sulla concretizzazione di tale interesse e sull'adeguata finalizzazione del contributo;
11. È opportuno concedere per l’anno 2025 un contributo, aggiuntivo rispetto a quelli già assegnati ai sensi dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 , ai primi tre comuni posizionati nella graduatoria generale del disagio;
12. In coerenza con il ruolo di supporto e sostegno che la Regione svolge rispetto alle problematiche disponibilità finanziarie degli enti locali per la realizzazione nei loro territori di azioni di rilevante interesse pubblico, è opportuna la concessione di un contributo al Comune di Chianciano Terme per dette finalità, garantendo la coerenza di tale sostegno e del successivo impiego delle risorse con le politiche di sviluppo del sistema turistico territoriale, attraverso la stipula di un accordo di programma;
13. È necessaria la concessione di un prestito fruttifero in favore della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., al fine di partecipare, unitamente agli altri soci pubblici sottoscrittori del patto parasociale del febbraio 2022, alla operazione di saldo e stralcio della posizione debitoria della società nei confronti degli istituti di credito bancari;
14. È necessario che la Regione, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e con gli indirizzi UE in materia di trasporti, per incentivare modalità di coordinamento trasporti rivolte alla riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto stradale delle merci, favorisca il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario;
15. È opportuno conferire il titolo di “Capitale toscana della cultura 2025” all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese per far conoscere e consolidare un’identità comune per gli abitanti della Valdichiana Senese, promuovendola a livello comunicativo, artistico, culturale e sociale;
16. Per conseguire obiettivi di riduzione della spesa farmaceutica è necessario autorizzare la Giunta ad approvare un elenco di farmaci da distribuire attraverso i “Punti Farmaceutici di Continuità”, oppure attraverso le farmacie ospedaliere;
Per quanto concerne il capo II (Disposizioni finali)
17. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
SEZIONE I
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali(1)
Art. 1
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali(2)
1. Al fine di sostenere le comunità colpite dagli eventi alluvionali che, a partire dal 18 settembre al 31 ottobre 2024, a causa della loro eccezionale intensità, hanno procurato gravi danni a persone e beni, la Regione Toscana adotta misure finanziarie urgenti e straordinarie. Le misure fanno riferimento agli eventi che hanno avuto dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’
articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) mediante l’adozione di deliberazioni del Consiglio dei Ministri, e si applicano ai territori comunali ivi indicati.
articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) mediante l’adozione di deliberazioni del Consiglio dei Ministri, e si applicano ai territori comunali ivi indicati. 1 bis. Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:
a) Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;
b) Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;
2. Le misure straordinarie di sostegno, nei limiti della spesa massima di euro 4.000.000,00, sono disposte a favore:
a) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1 e 1 bis(4)siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi stessi;
b) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1 e 1 bis (4)siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi stessi.
3. Ove sugli immobili sussista, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, può accedere al contributo di cui al comma 2, lettera b), anche la persona titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.
4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali. (5)
5. Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente. (5)
6. Il contributo è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda sia presentata per più tipologie di beni danneggiati o distrutti.
7. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura. (5)
7 bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del comma 1 bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1 bis. (3)
7 ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabiliste le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi. (3)
8. All’onere di spesa di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
8 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:
a) euro 3 milioni per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;
b) euro 1 milione per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1 bis.
All'esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7 ter, le eventuali economie su ciascuna delle due procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all'importo massimo complessivo di euro 4 milioni. (6)
SEZIONE II
Interventi finanziari in materia di energia, tutela dell’ambiente, del clima e del paesaggio
Art. 2
Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arcidosso, previa la verifica di cui al comma 3, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2026,(31) per concorrere alle spese per il completamento della rete di distribuzione di teleriscaldamento, alimentata da vapore geotermico, a servizio dell’abitato di Arcidosso e delle principali frazioni, di cui al progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dal Comune di Arcidosso e Enel Green Power Italia S.r.l. (EGPI).
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Arcidosso, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Le competenti strutture della Giunta regionale verificano la coerenza del contributo di cui al comma 1 con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE (GBER).
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2026,(31) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.(31)
Art. 3
Risorse da attribuire al Comune di Scandicci per l’intervento di bonifica del sito inquinato “Ex Sirac”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Scandicci, quale ente attuatore dell’intervento di bonifica ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), dell’accordo sottoscritto in data 23 maggio 2014, risorse fino a un massimo di euro 1.261.980,00 nell’ambito del completamento dell’intervento di bonifica del sito inquinato, sede dell’impianto industriale dismesso denominato “ex- Sirac” nel territorio del medesimo comune, per il finanziamento delle attività di gestione degli impianti e di monitoraggio chimico.
2. All’onere di spesa cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.261.980,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 246.920,00 per l’anno 2026 e di euro 149.320,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;
b) per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo di euro 865.740,00, di cui euro 149.320,00 per l’anno 2028, euro 87.790,00 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, euro 31.030,00 per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, ed euro 60.260,00 per l’annualità 2041, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 4
Contributi straordinari ai Comuni di Coreglia Antelminelli, Filattiera e Podenzana
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Podenzana, fino a un massimo di euro 998.000,00, di cui euro 499.000,00 per l’anno 2026 ed euro 499.000,00 per l’anno 2027, per lavori di consolidamento versante e regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda), lotto 1;
b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello, località Prateglio e lungo via Piana; (13)
c) al Comune di Filattiera, fino a un massimo di euro 640.000,00, di cui euro 320.000,00 per l’anno 2026 ed euro 320.000,00 per l’anno 2027, per l’intervento di ripristino dovuto al movimento franoso nella carreggiata stradale per l’accesso alla frazione di Cavallana.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione Toscana ed i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, per quanto riguarda il contributo di cui al comma 1, lettera b), la sua ripartizione tra i due interventi indicati.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 2.538.000.00 per gli anni 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, con la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 499.000,00 per l’anno 2026 ed euro 499.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027; (13)
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00 per l’anno 2026 ed euro 320.000,00 per l’anno 2027.
Art. 5
Contributo straordinario a favore del Comune di Pieve Fosciana per la riqualificazione della sponda nord del lago di Pontecosi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pieve Fosciana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per sostenere le spese relative all’intervento di riqualificazione della sponda nord del lago di Pontecosi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Pieve Fosciana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 6
Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 75.000,00 per l’anno 2025 ed euro 75.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio:
a) all’Unione Comuni Garfagnana, per la valorizzazione della “Valle del Serchio”;
b) al Comune di Montelupo Fiorentino, per la valorizzazione delle “Valli di Pesa e Virginio”;
c) al Comune di Pisa, per la valorizzazione delle “Vie d’acqua e Parchi nell’area pisana”.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l’ente locale beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 75.000,00 per l’anno 2025 ed euro 75.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 7
Contributo straordinario all’Università degli studi di Firenze per un progetto di ricerca per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici in Toscana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università degli studi di Firenze un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 10.000,00 per l’anno 2025, per realizzare, all’interno delle attività dell’Osservatorio regionale del paesaggio, uno studio sulle soluzioni progettuali basate sul paesaggio, utili per fronteggiare l’impatto dei cambiamenti climatici nell’ambito dei processi di rigenerazione urbana.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Università di Firenze, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
SEZIONE III
Interventi finanziari in sostegno degli enti locali minori
Art. 8
Contributo aggiuntivo a comuni disagiati
1. A ciascuno dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è concesso un contributo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dall’articolo 82, comma 2, della medesima l.r. 68/2011 .
2. Nel caso in cui nelle prime tre posizioni della graduatoria generale vi siano più comuni con identico valore dell’indicatore unitario del disagio, il contributo è concesso a quello, fra gli enti con identico indicatore, che ha meno residenti, in base all’ultimo censimento della popolazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
SEZIONE IV
Interventi finanziari in materia di attività produttive
Art. 9
Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente
1. Al fine di consolidare il brand turistico di Chianciano Terme, promuovendo la città come destinazione di alto profilo nel segmento “MICE” (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) e favorire l’incremento delle presenze sul territorio, anche attraverso la destagionalizzazione dei flussi turistici, attraverso la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente per dotare la città delle infrastrutture necessarie a raggiungere tali obiettivi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chianciano Terme un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 3.900.000,00, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026(11), per la copertura delle spese per l’acquisizione dei beni, il recupero, la riqualificazione complessiva e la valorizzazione per migliorare l’offerta di servizi e spazi pubblici di un’area che ricomprende il Parco Fucoli fino alle strutture e agli immobili del Parco Acquasanta.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Chianciano Terme, ai sensi del capo II bis del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) il cui schema, comprensivo delle modalità di erogazione e rendicontazione sulla base di quanto stabilito dal comma 4, è approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. L’accordo di programma disciplina i tempi, le caratteristiche del progetto, il procedimento istruttorio, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo, nonché gli obblighi di stabilità dell’operazione e i casi di revoca.
4. Il Comune di Chianciano Terme presenta alla competente struttura regionale, prima della stipula dell’accordo e in ogni caso entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la perizia di stima dei beni oggetto di acquisto, corredata dall’attestazione di congruità e l'impegno, a pena di revoca del contributo di cui al comma 1, a non alienare, cedere o distrarre i beni acquistati o valorizzati con i contributi della presente legge, sia fisicamente che in riferimento alla finalità di cui al presente articolo, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi.
5. Entro quattro mesi dall’erogazione del contributo il Comune di Chianciano Terme presenta alla competente struttura regionale un progetto di sviluppo integrato che rappresenti le modalità concrete di raggiungimento delle finalità della presente legge, anche in raccordo con interventi sostenuti da altri contributi pubblici e privati.
6. Il progetto di sviluppo di cui al comma 5 è corredato da:
a) un cronoprogramma di attuazione delle varie iniziative di cui si compone;
b) un quadro delle coperture finanziarie degli interventi compresi nell'accordo di programma;
c) la descrizione delle modalità gestionali degli investimenti di cui al comma 1, ivi compreso l’impegno del Comune a procedere con procedura di evidenza pubblica in caso di assegnazione della gestione a terzi;
d) il piano economico-finanziario del progetto, da cui si evinca la tenuta del relativo equilibrio gestionale.
7. Il progetto di sviluppo è sottoposto a istruttoria da parte del soggetto gestore, individuato in Sviluppo Toscana S.p.A, società in house a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A) al fine di valutarne la tenuta finanziaria e la coerenza con le finalità della presente legge, nonché l’adeguatezza rispetto a tali finalità delle opere di recupero e valorizzazione del polo congressuale ubicato nell’area adiacente del Parco Fucoli.
8. In caso di esito negativo dell’istruttoria la competente struttura regionale può fissare un termine per il comune, non superiore a tre mesi, per l’adeguamento del progetto. In caso di mancato adeguamento il contributo è revocato.
9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 3.900.000,00, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026. (12)
10. Agli oneri istruttori per l'attività di Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al comma 7, stimati in euro 9.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Collesalvetti per il camminamento escursionistico lungo l’Acquedotto Leopoldino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Collesalvetti, fino ad un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 150.000,00 per l’anno 2027, per finanziare interventi relativi alla realizzazione di un sentiero naturalistico per il tratto Parrana San Martino–Parrana San Giusto lungo l’Acquedotto Leopoldino.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Collesalvetti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 150.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese conto capitale” del Bilancio di Previsione 2025-2027
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Comano per la valorizzazione e la promozione della manifestazione “Comano cavalli”
Abrogato (10)
SEZIONE V
Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Art. 12
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le Piagge – Manifattura Tabacchi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Firenze un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 nell’anno 2026, euro 15.000.000,00 nell’anno 2027 ed euro 14.000.000,00 nell’anno 2028,(32)per l’intervento di realizzazione della strada di collegamento Le Piagge-Manifattura Tabacchi, opera viaria connessa alla linea tramviaria 4.1 “Leopolda-Piagge”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del capo II bis del titolo II della l.r. 40/2009 fra la Regione e il Comune di Firenze, in cui sono disciplinate, fra l’altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti al comma 3, a seguito della disponibilità di risorse derivanti da altre linee di finanziamento.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per il 2026, euro 15.000.000,00 per il 2027 ed euro 14.000.000,00 per il 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028. (24)
Art. 13
Contributo straordinario alla Provincia di Siena per la ricostruzione del Ponte a Nove Luci sulla strada provinciale 18/E del Monte Amiata
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 13.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l’anno 2026 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2027, per sostenere le spese di ricostruzione del Ponte a Nove Luci sulla strada provinciale 18/E del Monte Amiata, tra i Comuni di Pienza e Castiglione d’Orcia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del capo II bis del titolo II della l.r. 40/2009 fra la Regione, la Provincia di Siena, il Comune di Pienza e il Comune di Castiglione d’Orcia.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 13.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l’anno 2026 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026 e 2027.
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Scarperia e San Piero un contributo, straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2026 (14), per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve.
2. Il contributo è utilizzabile esclusivamente per interventi su aree pubbliche già acquisite dal Comune, o la cui acquisizione si perfezioni entro il 31 dicembre 2025. (15)
3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Scarperia e San Piero, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, inclusa la verifica della condizione di cui al comma 2.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026 (36), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026. (15)
Art. 15
Contributi straordinari per la realizzazione di passerelle pedonali e ciclopedonali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 550.000,00 per il periodo 2025-2026, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Chiusi della Verna, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025, ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per finanziare le spese di realizzazione della passerella pedonale sul torrente Corsalone nell’omonima località, e di realizzazione della ciclopista sino alla frazione de “La Lappola”;
b) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione della passerella ciclo pedonale nella frazione di Bagnoro sul torrente Vingone.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 550.000,00, si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025, ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 16
Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.031.642,05, di cui euro 4.424.102,05 (7) per il triennio 2025-2027 ed euro 607.540,00 per l’anno 2028, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Minucciano, fino a un massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l’anno 2025, euro 1.150.500,00 per l’anno 2026, euro 1.150.500,00 per l’anno 2027 ed euro 607.540,00 per l’anno 2028, per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale SRT 445 con le strade provinciali SP 51-59;
b) al Comune di Montalcino, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di un nuovo percorso di circonvallazione nella frazione di Torrenieri;
c) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per un intervento urgente e completo di consolidamento del ponte sul torrente Chiassa, in località Chiassa superiore;
d) al Comune di Vaiano, fino a un massimo di euro 301.642,05 per l’anno 2025, per sostenere le spese per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità di tratti della viabilità comunale conseguenti all’interruzione della percorribilità della strada regionale 325, causata da eventi meteorologici avversi nel mese di marzo 2024;
e) alla Provincia di Pistoia, fino a un massimo stimato di euro 200.000,00 per l’anno 2025, per interventi puntuali e urgenti di manutenzione straordinaria sulla viabilità del relativo territorio;
f) al Comune di Badia Tedalda, fino a un massimo di euro 30.000,00, per l’anno 2025, per sostenere le spese per lavori di ripristino della percorribilità della strada comunale di Montelabreve, in condizioni di dissesto causato da eventi meteorologici avversi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1, lettera a) è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del Titolo II, Capo II bis, della l.r. 40/2009 , fra la Regione e il comune di Minucciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, nel caso dei contributi di cui al comma 1, lettera e) all’individuazione puntuale degli interventi da finanziare, comprese le opere eventualmente eseguite in somma urgenza dalla provincia medesima per evitare la chiusura della relativa viabilità.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 5.031.642,05, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l’anno 2025, euro 1.150.500,00 per l’anno 2026, euro 1.150.500,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 607.540,00 per l’anno 2028, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all’indebitamento;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 301.642,05 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025;
e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.”;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 30.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
Art. 17
Prestito a favore della società Interporto A. Vespucci
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. un prestito fruttifero nella misura massima di euro 3.100.000,00 nell’anno 2025 al fine di partecipare, unitamente agli altri soci pubblici sottoscrittori del patto parasociale firmato in data 14 febbraio 2022, all’operazione di saldo e stralcio della posizione debitoria della società nei confronti degli istituti di credito bancari.
2. La concessione del prestito, previa verifica del piano industriale della società, è subordinata all’iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della Regione Toscana su terreni o altri beni immobili di proprietà della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. per un valore stimato pari almeno all’importo del prestito concesso, comprensivo di spese ed interessi ed il prestito è compensato da interessi calcolati al tasso di mercato.
3. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 3.100.000,00, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
4. Le entrate per il rimborso degli interessi nel periodo di pre-ammortamento, stimate in euro 93.000,00 per l’anno 2025, euro 124.000,00 per l’anno 2026 ed euro 124.000,00 per l’anno 2027, sono allocate sulla Tipologia 300 “Interessi attivi” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2025–2027. Le entrate per gli anni successivi sono iscritte con legge di bilancio.
Art. 18
Misure di incentivazione del trasporto ferroviario
1. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e con gli indirizzi dell’Unione europea in materia di trasporti, persegue l’obiettivo di incentivare modalità di coordinamento dei trasporti rivolte alla riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto stradale delle merci, favorendo il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi straordinari fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028. (25)
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, assumendo, come priorità per l’assegnazione delle risorse, gli effetti in termini di riduzione dei costi esterni connessi al trasporto merci con particolare riferimento ai nodi “core” della rete TEN-T.
4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo la struttura regionale competente può stipulare convenzioni con i soggetti gestori delle infrastrutture a supporto del trasporto intermodale.
5. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2027 e 2028. (26)
SEZIONE VI
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 19
Conferimento del titolo “Capitale toscana della cultura 2025” all’Unione dei Comuni Valdichiana senese
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle finalità della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), conferisce il titolo di “Capitale toscana della cultura 2025” all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese un contributo fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 20
Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero, miglioramento di teatri della Toscana
1. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la fruizione culturale dei teatri presenti nel territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 2.300.000,00 nel triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Empoli, fino a un massimo di euro 1.800.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2025, euro 750.000,00 per l’anno 2026 ed euro 900.000,00 per l’anno 2027, per la realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale “Il Ferruccio”;
b) al Comune di Pescia, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, per gli interventi di adeguamento, efficientamento e ottimizzazione impiantistica del complesso teatrale.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.300.000,00 per il triennio 2025-2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.800.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2025, euro 750.000,00 per l’anno 2026 ed euro 900.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025.
Art. 21
Contributo straordinario al Comune di San Giuliano Terme per interventi di recupero e di ristrutturazione di un immobile da adibire a biblioteca e centro polivalente
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giuliano Terme un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 di cui euro 100.00,000 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, per interventi di recupero e ristrutturazione di un immobile da adibire a biblioteca e centro polivalente.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana e il Comune di San Giuliano Terme, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 800.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 ‘Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 22
Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo Berardenga un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso, al fine di rendere il complesso elemento centrale di percorsi di interesse culturale e storico, così da arricchire l’offerta turistica dell’intero territorio della Berardenga.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Castelnuovo Berardenga che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, subordinatamente alla verifica, da parte della competente struttura regionale, della sussistenza di tutte le altre condizioni che consentano l’effettiva acquisizione al patrimonio del Comune.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Monte Argentario per interventi di valorizzazione, restauro e consolidamento del Bastione Santa Barbara e della cortina muraria dell’omonima piazza
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monte Argentario un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 390.000,00 per l’anno 2025 ed euro 110.000,00 per l’anno 2026, per interventi di valorizzazione, restauro e consolidamento del Bastione Santa Barbara e della cortina muraria dell’omonima piazza.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Monte Argentario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. L’erogazione del contributo è subordinata alla stipula, prima della sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 2, di un atto di concessione dell’Agenzia del Demanio, proprietaria del bene, al Comune di Monte Argentario per interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esso inglobati o ad esso connessi, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi cultura.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 390.000,00 per l’anno 2025 ed euro 110.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 24
Contributi straordinari per interventi di riconversione o conservazione di musei toscani
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026: (16)
a) al Comune di Pisa, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026 (17), per la riconversione dei locali del Museo del Calcolo, finalizzata a renderli idonei a ospitare la sede del Centro “La Toscana nel Mediterraneo”;
b) al Comune di Certaldo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00, per l’anno 2025 per sostenere gli interventi di conservazione della Casa di Boccaccio, al fine di rendere più funzionali gli spazi e favorire la fruizione culturale del bene alla collettività.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 complessivi, di cui 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025.(18)
SEZIONE VII
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi
Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Carrara per la realizzazione di un palazzetto dello sport
1. Al fine di sostenere lo sforzo di valorizzazione dell’attrattività del territorio di Marina di Carrara per l’esercizio della pratica sportiva, migliorando l’offerta alla cittadinanza, nonché di implementare il turismo sportivo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Carrara un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l’anno 2025, destinato all’acquisto, mediante procedure di evidenza pubblica, di un immobile idoneo alla realizzazione di un palazzetto dello sport.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del capo II bis del titolo II, della l.r. 40/2009 fra la Regione Toscana e il Comune di Carrara, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Il Comune di Carrara presenta alla competente struttura regionale, prima della stipula dell’accordo, la perizia di stima dell’immobile oggetto di acquisto, corredata dall’attestazione di congruità.
4. Il Comune di Carrara, a pena di revoca del contributo di cui all’articolo 1, si impegna altresì a:
a) effettuare una procedura di evidenza pubblica in caso di eventuale assegnazione della gestione a terzi del bene oggetto di acquisto;
b) non alienare, cedere o distrarre il bene acquistato o valorizzato con i contributi della presente legge, sia per intero che in riferimento alla finalità di cui al comma 1, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
Art. 26
Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.285.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di San Giovanni Valdarno, fino a un massimo di euro 1.200.000,00 di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di finanziamento per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale;
b) al Comune di Crespina Lorenzana, fino ad un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027(19) per la realizzazione di una palestra in località Cenaia;
c) al Comune di Montecatini Terme, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per i lavori di ristrutturazione dello Stadio intitolato a Daniele Mariotti;
d) al Comune di Lastra a Signa, fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025, per sostenere la realizzazione del nuovo manto sintetico del campo sportivo di Malmantile;
e) al Comune di Poggibonsi, fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027, per finanziare l’incremento degli spazi funzionali-spogliatoi a servizio del campo sussidiario presso lo stadio comunale S. Lotti in viale Marconi;
f) al Comune di Agliana, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, per la riqualificazione del campo di calcio sussidiario “F. Franchi”.
g) al Comune di Rignano sull’Arno, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per l’intervento di riqualificazione del campo di calcio ubicato in località Troghi;
h) al Comune di Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la riconversione del vecchio spogliatoio e la realizzazione della nuova tribuna presso l’impianto sportivo polivalente in località “La Bora”;
i) al Comune di Scandicci, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per un intervento di riqualificazione del bocciodromo comunale “T. Martelli”;
l) al Comune di Chitignano, fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per i lavori di ristrutturazione e recupero funzionale del campo da calcetto facente parte degli impianti sportivi situati in località San Vincenzo;
m) al Comune di Sinalunga, fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese per la riqualificazione di un campo da tennis in località Cassero.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.485.000,00 nel triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026;
i) per l’intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026;
l) per l’intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025.(19)
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027. (20)
SEZIONE VIII
Interventi finanziari in materia di edilizia civica e religiosa, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati
Art. 27
Contributo straordinario al Comune di Prato per la realizzazione dell’immobile denominato “Curation facility” per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026, euro 150.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2028,(27)per sostenere le spese per la realizzazione dell’immobile denominato “Curation facility” nell’ex area Banci, per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Prato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2026, euro 150.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028.(28)
Art. 28
Contributo straordinario al Comune di Vaiano per interventi di rigenerazione urbana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vaiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 292.000,00 per l’anno 2025, euro 1.016.000,00 per l’anno 2026 ed euro 692.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese per un intervento di rigenerazione urbana dell’area interessata dal fosso Trescelle, angolo viale F.lli Rosselli, nel territorio del medesimo comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Vaiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 292.000,00 per l’anno 2025, euro 1.016.000,00 per l’anno 2026 ed euro 692.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 29
Contributo straordinario al Comune di San Vincenzo per opere di adeguamento strutturale e impiantistico dell’edificio pubblico Ex Fucini
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Vincenzo un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.170.000,00, di cui euro 250.739,49 per l’anno 2025, euro 731.861,46, per l’anno 2026 ed euro 187.399,05 per l’anno 2027, per opere di adeguamento strutturale e impiantistico dell’edificio pubblico Ex Fucini.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Vincenzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.170.000,00, di cui euro 250.739,49 per l’anno 2025, euro 731.861,46, per l’anno 2026 ed euro 187.399,05 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Montale per realizzazione di nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025, euro 305.000,00 per l’anno 2026, euro 1.280.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, per i lavori di realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.(29)
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Montale, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 15.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per euro 305.000,00 per l’anno 2026, euro 1.280.000,00 per l’anno 2027 ed euro 400.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028. (29)
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di San Miniato per lavori di riqualificazione del prato del Duomo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 270.000,00 per l’anno 2025 ed euro 530.000,00 per l’anno 2026, per lavori di riqualificazione del prato del Duomo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Miniato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 270.000,00 per l’anno 2025 ed euro 530.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 32
Contributo straordinario al Comune di Sinalunga per recupero Palazzo Pretorio
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sinalunga un contributo straordinario fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 325.000,00 per l’anno 2026 ed euro 325.000,00 per l’anno 2027, per i lavori di recupero del Palazzo Pretorio di Sinalunga, secondo stralcio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sinalunga, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 325.000,00 per l’anno 2026 ed euro 325.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027.
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la riqualificazione delle aree presso il Torrino Santa Rosa. Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 49/2023
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 350.000,00 per l’anno 2026 ed euro 150.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dell’intervento di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi adiacenti al Torrino Santa Rosa.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Firenze, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 350.000,00 per l’anno 2026 ed euro 150.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027.
4. L’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024) è abrogato.
Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Sovicille per interventi di riqualificazione nella frazione di Rosia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sovicille un contributo straordinario fino un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 500.000,00 per l’anno 2026, al fine di contribuire alla spesa relativa all’intervento di riqualificazione dell’area di Via Mascagni, nella frazione di Rosia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Sovicille, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Subbiano per lavori di adeguamento sismico del palazzo comunale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 550.000,00, di cui euro 40.000,00 per l’anno 2025, euro 210.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di adeguamento sismico del palazzo comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 550.000,00, di cui euro 40.000,00 per l’anno 2025, euro 210.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Caprese Michelangelo per la valorizzazione delle mura storiche del castello
Abrogato (30)
Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Santa Luce per l’intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro civico nella frazione di Pomaia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Luce un contributo straordinario fino un massimo di euro 400.000,00 per il biennio 2025-2026, al fine di contribuire alla spesa relativa all’intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Santa Luce, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per la manutenzione straordinaria della sede del centro aggregativo “Spazio ai giovani”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicopisano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese dei lavori di manutenzione straordinaria del solaio di copertura alla ex scuola di San Giovanni alla Vena, sede del centro aggregativo “Spazio ai giovani”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Vicopisano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 39
Contributo straordinario all’Unione dei comuni montani del Casentino per miglioramento e adeguamento dell’impianto intercomunale di macellazione
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Unione dei comuni montani del Casentino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, per il miglioramento e l’adeguamento dell’impianto intercomunale di macellazione dei comuni del Casentino e dell’Unione dei comuni montani del Casentino.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Unione dei comuni montani del Casentino, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 40
Contributo straordinario al Comune di Piazza al Serchio per interventi di rigenerazione urbana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 126.000,00, di cui euro 80.000,00 per l’anno 2025 ed euro 46.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese relative all’intervento di rigenerazione urbana del centro storico di Borsigliana, nel territorio del medesimo Comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Piazza al Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 126.000,00, di cui euro 80.000,00 per l’anno 2025 ed euro 46.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Tresana per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla.
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tresana un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2025, per la pavimentazione della piazza Enzo Fregosi nella frazione di Tassonarla.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Tresana che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione;
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di spesa di euro 60.000,00 per l’anno 2025 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025
Art. 42
Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia di San Michele a Carmignano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per i lavori di restauro del complesso parrocchiale, ex convento e chiesa, di San Michele Arcangelo in Carmignano.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la parrocchia di San Michele a Carmignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale della documentazione tecnica descrittiva del progetto, comprensiva dei titoli autorizzativi. La medesima struttura accerta altresì l'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la Parrocchia ha sede.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” (8), del bilancio di previsione 2025–2027.
SEZIONE IX
Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica
Art. 43
Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica
1. Al fine di sostenere i comuni in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.410.000,00 (31)per il triennio 2025 –2027, secondo la seguente ripartizione:
a) alla Provincia di Lucca, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 375.000,00 per l’anno 2025, euro 750.000,00 per l’anno 2026 ed euro 375.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di ampliamento della sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Chini Michelangelo di Lido di Camaiore;
b) al Comune di Abbadia San Salvatore, fino a un massimo di euro 2.700.000,00, di cui euro 1.741.380,00 per l’anno 2026 ed euro 958.620,00 per l’anno 2027, per sostenere i costi dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Scuola primaria e secondaria di primo grado in via Hamman, nel medesimo Comune;(32)
c) al Comune di San Casciano Val di Pesa, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 320.000,00 per l’anno 2025 ed euro 380.000,00 per l’anno 2026, per la costruzione di un nuovo asilo nido a Mercatale Val di Pesa;
d) al Comune di Montecarlo, fino a un massimo di euro 510.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 460.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027, per sostenere i costi dei lavori di adeguamento sismico, funzionale e impiantistico della palestra scolastica in via di San Giuseppe, nel medesimo Comune.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 1.
3. L’erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile. (33)
4. Gli enti destinatari possono richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell’ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
6. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.
7. L’impegno finanziario del contributo di cui al comma 1, lettera b) è subordinato alla effettiva approvazione, da parte del Comune di Abbadia San Salvatore, del progetto esecutivo dell’intervento, e alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune stesso, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico allegato all’atto comunale di approvazione del progetto.
8. L’edificio di cui al comma 1, lettera b) deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e d), fino a un massimo complessivo di euro 2.010.000,00 per il triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 375.000,00 per l’anno 2025, euro 750.000,00 per l’anno 2026 ed euro 375.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 510.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 460.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027. (34)
9 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 2.700.000,00, di cui euro 1.741.380,00 per l’anno 2026 ed euro 958.620,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027. (35)
10. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 320.000,00 per l’anno 2025 ed euro 380.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
SEZIONE X
Edilizia residenziale pubblica
Art. 44
Contributo ai comuni per l’acquisizione diretta da procedure esecutive o concorsuali di immobili da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, per il sostegno a comuni interessati all’acquisto di immobili nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali, nel rispetto delle relative discipline, per la loro destinazione all’utilizzo con finalità di edilizia residenziale pubblica (ERP) o edilizia residenziale sociale (ERS).
2. Il contributo di cui al comma 1 finanzia l’acquisto degli immobili fino al 70 per cento del relativo importo attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale.
3. I comuni interessati possono accedere al contributo di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:
a) congrua motivazione dell’interesse all’acquisto, in generale e con specifico riferimento alle speciali ed eccezionali circostanze di cui all’articolo 41, comma 6°, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), risultanti rispettivamente dalla deliberazione di cui all’
articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dalla determinazione a contrattare di cui all’
articolo 192 del medesimo d.lgs. 267/2000 ;
articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dalla determinazione a contrattare di cui all’
articolo 192 del medesimo d.lgs. 267/2000 ; b) congruità del prezzo di acquisto dell’immobile in relazione ai parametri vigenti in ambito ERP o ERS, come risultante da apposita perizia di stima effettuata dal comune richiedente;
c) rispetto, come livello minimo inderogabile, dei requisiti tecnici, strutturali e costruttivi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive 21 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
4. Per immobili già oggetto di contribuzione regionale si procede, ai fini dell’accesso al contributo, alla valutazione dell’importo già erogato in base al regime di edilizia agevolata, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2.
5. Il contributo è revocato in caso di mancata destinazione dell’immobile acquistato alle finalità di ERP o di ERS.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative per l’attuazione del presente articolo, gli obblighi informativi in capo ai comuni e le modalità di controllo.
7. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
SEZIONE XI
Misure per il personale della Regione Toscana
Art. 45
Finanziamento misure di welfare integrativo aziendale (9)
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 46
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione dell’articolo 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2025-2027, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025–2027).
Art. 47
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



