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Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

Art. 26
Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.285.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di San Giovanni Valdarno, fino a un massimo di euro 1.200.000,00 di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di finanziamento per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale;
b) al Comune di Crespina Lorenzana, fino ad un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027(19)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 14.

per la realizzazione di una palestra in località Cenaia;
c) al Comune di Montecatini Terme, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per i lavori di ristrutturazione dello Stadio intitolato a Daniele Mariotti;
d) al Comune di Lastra a Signa, fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025, per sostenere la realizzazione del nuovo manto sintetico del campo sportivo di Malmantile;
e) al Comune di Poggibonsi, fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027, per finanziare l’incremento degli spazi funzionali-spogliatoi a servizio del campo sussidiario presso lo stadio comunale S. Lotti in viale Marconi;
f) al Comune di Agliana, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, per la riqualificazione del campo di calcio sussidiario “F. Franchi”.
g) al Comune di Rignano sull’Arno, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per l’intervento di riqualificazione del campo di calcio ubicato in località Troghi;
h) al Comune di Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la riconversione del vecchio spogliatoio e la realizzazione della nuova tribuna presso l’impianto sportivo polivalente in località “La Bora”;
i) al Comune di Scandicci, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per un intervento di riqualificazione del bocciodromo comunale “T. Martelli”;
l) al Comune di Chitignano, fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per i lavori di ristrutturazione e recupero funzionale del campo da calcetto facente parte degli impianti sportivi situati in località San Vincenzo;
m) al Comune di Sinalunga, fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese per la riqualificazione di un campo da tennis in località Cassero.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.485.000,00 nel triennio 2025 – 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026;
i) per l’intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026;
l) per l’intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025.(19)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 14.

3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026 e 2027. (20)

Comma così sostituito conl.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 14.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con 1. l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art.1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 34.

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Alinea così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 41.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.