Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58
Legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019);
Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020);
Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021);
Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022);
Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”);
Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);
Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2024;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2024;
Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2024;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Disposizioni di carattere finanziario):
1. È opportuno assicurare ai soggetti iscritti al registro nazionale del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), un regime di imposizione agevolato ai fini IRAP applicando l’aliquota del 2,98%;
2. A seguito delle richieste ricevute dai soggetti beneficiari di contributi straordinari, attribuiti con previsioni di legge regionale, di ottenere una riprogrammazione dell’articolazione temporale dei finanziamenti, motivata con i ritardi incontrati dai soggetti stessi rispetto ai cronoprogrammi presentati alla Regione, è necessario, per garantire la continuità degli interventi, disporre le relative riprogrammazioni della spesa sulle annualità del bilancio di previsione 2025 – 2027;
3. Per ragioni identiche a quelle esposte al numero 2, segnalate dagli enti locali beneficiari di contributi impegnati dalla Regione, è necessario prorogare, ove previsti in legge, o stabilire normativamente, ove non disposto precedentemente, i termini di rendicontazione di alcuni interventi in materia di edilizia scolastica;
4. È necessario rifinanziare, dando così continuità, a una serie di interventi regionali, con particolare riferimento alla manutenzione dell’itinerario della Via Francigena, ai progetti di promozione del termalismo, alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba, alle misure a sostegno della realizzazione di parcheggi, alla gestione della Laguna di Orbetello, alle misure di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, al supporto all’attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro;
5. A causa del protrarsi nell’anno 2025 delle procedure competitive nell’ambito della liquidazione del complesso immobiliare di Montecatini Terme, è necessario riallocare sull’annualità 2025 del bilancio di previsione 2025 – 2027 le risorse stanziate per l’eventuale acquisto da parte della Regione di alcuni beni di detto complesso, ai sensi della l.r. 48/2022 ;
6. È opportuno trasferire direttamente alla Città Metropolitana di Firenze e alle province il 50 per cento degli incassi annuali delle sanzioni incassate dai comuni per il tramite dei corpi di polizia municipale accertate sulle strade regionali, da destinare alla manutenzione e sicurezza delle medesime infrastrutture, definire le specifiche modalità di rendicontazione e le modalità di monitoraggio delle postazioni di rilievo e sanzionamento del traffico, dei relativi incassi ed impiego da parte degli enti gestori per interventi di manutenzione e sicurezza delle strade regionali;
Per quanto concerne il capo II (Disposizioni finali):
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 79/2013
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è inserito il seguente:
“
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’
articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, dello stesso, è riconosciuta l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata al comma 1, limitatamente alle attività non commerciali e alle attività commerciali non prevalenti, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso.
”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:
“
1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti “de minimis.
”.3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:
“
1 quater. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.
”.CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
SEZIONE I
Interventi finanziari in materia di distribuzione delle acque ad uso irriguo
Art. 2
Contributo straordinario per la progettazione del completamento delle opere di distribuzione delle acque ad uso irriguo nel territorio della Valtiberina Toscana. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: “
ed euro 300.000,00 per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro
50.000,00 per l’anno 2026
”.2. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 50.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.SEZIONE II
Interventi finanziari in materia di attività produttive
Art. 3
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
ed euro 120.000,00 per l’anno 2026,
” sono sostituite dalle seguenti: “
, euro 120.000,00 per l’anno 2026, euro 120.000,00 per l’anno 2027,
”.2. La lettera b quater) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
b quater) fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
”.3. Dopo la lettera b quater) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
b quinquies) fino ad un massimo di euro 60.600,00 per l’anno 2025, euro 120.000,00 per l’anno 2026 ed euro 120.000,00 per l’anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.Art. 4
Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022), è inserito il seguente:
“
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve, mirato a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’
articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015). Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è inserito il seguente:
“
2 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione, di attribuzione, di verifica e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 bis, e le ipotesi di revoca e recupero, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.Art. 5
Progetti di promozione del termalismo. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 97/2020
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi straordinari in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell’attività termale, secondo la seguente ripartizione:
a) pari a complessivi euro 626.937,74 per il triennio 2021 – 2023;
b) fino a un massimo complessivo di euro 510.000,00 per il triennio 2025 – 2027.
”.2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 97/2020 le parole: “
del contributo
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei contributi
”.3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 97/2020 le parole: “
del presente articolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
del comma 1, lettera a)
”.4. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 97/2020 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo complessivo di euro 510.000,00, di cui euro 170.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.Art. 6
Contributo straordinario aggiuntivo al Comune di Pontassieve per il completamento dell’edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti. Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale 25/2023
1. L’articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) è sostituito dal seguente:
“
Art. 28 - Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l’edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontassieve un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.350.000,00 per il triennio 2025-2027, di cui euro 550.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per finanziare il completamento del progetto relativo all’immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui all’articolo 40 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021).
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 1° marzo 2025, di un atto integrativo dell’accordo di programma di cui all’articolo 40, comma 2, della l.r. 65/2019 .
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.350.000,00, di cui euro 550.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027.
”.SEZIONE III
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 8
Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 48/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”), le parole: “
l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2025
”, e le parole “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025
”.Art. 9
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025), le parole: “
euro 2.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.500.000,00
”.2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per le opere complementari all’intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 25/2023 , le parole: “
, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00
” sono soppresse.2. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 650.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Barberino di Mugello per la realizzazione di un’arena spettacoli in località Andolaccio sull’invaso di Bilancino. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 42/2023 le parole: “
di cui euro 750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00
” sono soppresse.2. Il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.Art. 12
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2023
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 49/2023 , le parole “
per l’anno 2024
” sono sostitute dalle seguenti: “
per l’anno 2025
”, e le parole “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025.
”.Art. 13
Contributo straordinario al Comune di Mulazzo per restauro e recupero funzionale del “Teatrino Malaspina”. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026), le parole “
400.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
523.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 523.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.SEZIONE IV
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Poppi per lavori sull’impianto sportivo Golf Casentino. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 44/2022
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), sono aggiunte le parole: “
per lavori sull’impianto sportivo Golf Casentino
”.2. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 44/2022 , le parole: “
900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.100.00,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026
”.3. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.00,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 15
Contributo straordinario al Comune di Chiusi per manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Fabio Frullini”. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2023 le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 400.000,00, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport, e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport, e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.Art. 16
Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per la riorganizzazione funzionale del campo da calcio “Brandini Galasso”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituta dalla seguente: “
2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.Art. 17
Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2024
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 , le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026
”.2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 , la parola: “500.000,00” è sostituita dalla seguente: “
575.000,00
”.3. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
”.4. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere da b) ad i), fino a un massimo complessivo di euro 3.215.000,00 nel periodo 2025–2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 350.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l’anno 2025;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025.
”.SEZIONE V
Interventi finanziari in materia di viabilità e infrastrutture
Art. 18
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è inserito il seguente:

“
4 bis 1. La quota regionale dei proventi di cui all’
articolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992 , come definita ai sensi del comma 4 bis, lettera a), incassati dai soggetti accertatori sulle strade regionali, è trasferita direttamente alle province e alla Città metropolitana di Firenze.
”.
2. Dopo il comma 4 bis 1 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
“
4 bis 2. La Giunta regionale:
a) definisce le modalità con le quali i comuni trasferiscono alle province e alla Città metropolitana di Firenze la quota regionale dei proventi di cui al comma 4 bis 1;
b) può prevedere modalità di rendicontazione della quota regionale dei proventi di cui all’
articolo 142, comma 12 bis, del d. lgs. 285/1992 , specifiche rispetto a quelle definite all’articolo 23, commi 3 ter e 3 quater;

c) definisce le modalità per il recupero delle quote regionali dei proventi incassati dai comuni, nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale 20 febbraio 2020, n. 42.
”.Art. 19
Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 le parole: “
anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
anno 2025
” e le parole: “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025
”.Art. 20
Collegamento ferroviario Collesalvetti – Vada e by pass di Pisa. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021), le parole: “
ed esecutiva
” sono sostituite dalle seguenti: “
o progettazione di fattibilità tecnico economica
” e la parola “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025
”.Art. 21
Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 le parole: “
biennio 2024–2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2025–2027
”.2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
“
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per il 2025, di euro 1.200.000,00 per il 2026 e di euro 1.800.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027.
”.Art. 22
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 le parole: “
per l’importo massimo di 3.900.000,00 negli anni dal 2022 al 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per il periodo dal 2022 al 2026
”.2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 è sostituita dalla seguente:
“
b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2025 e di euro 3.720.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 23
Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), le parole: “
nel triennio 2022-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli anni dal 2022 al 2025,
”.2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 54/2021 le parole: “
per il 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il 2025
” e le parole “
2024 – 2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.Art. 24
Interventi straordinari sulla viabilità locale collegata alla strada regionale 429. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 54/2021
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 54/2021 è inserito il seguente:
“
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 293.000,00 per l’anno 2025 per far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento dei costi di costruzione e delle spese per la risoluzione delle interferenze sulla realizzazione dell’intervento di cui al comma 1.
”.2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
“
1 ter. La concessione del contributo di cui al comma 1 bis è subordinata a un aggiornamento dell’accordo di programma sottoscritto ai sensi del comma 1.
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 293.000,00 per l’anno
2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 25
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 54/2021
1. Il comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è ulteriormente concesso fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, previo aggiornamento dell’accordo di cui al medesimo comma 1.
”.2. Il comma 3 bis dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
”.Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2022
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), sono aggiunte le parole: “
per la realizzazione della variante SP10 Gassano
”.2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 le parole: “
2024 – 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2026
”.3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 le parole: “
2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 e 2026
” e le parole “
2024 – 2026, annualità 2024
e 2025
”
s
ono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025 e 2026
”.Art. 27
Contributo straordinario al Comune di Stazzema per il collegamento tra le frazioni di Sant’Anna e Farnocchia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2022
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 17 della l.r. 16/2022 , sono aggiunte le parole: “
per il collegamento tra le frazioni di Sant’Anna e Farnocchia
”.2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 16/2022 è sostituita dalla seguente:
“
b) fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025 e di euro 1.600.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 28
Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 44/2022
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel periodo 2023 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.900.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, euro 11.500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2025 – 2027.
”.Art. 29
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 44/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026 e di euro 60.000.000,00 per l’anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
5. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all’indebitamento.
”.Art. 30
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 le parole: “
degli interventi di potenziamento delle opere foranee di difesa
” sono sostituite dalle seguenti: “
di interventi in attuazione del piano regolatore portuale
” e le parole: “
in attuazione del piano regolatore portuale
” sono soppresse.Art. 31
Contributo straordinario per interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 44/2022 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 44/2022 la parola: “
2024
”, è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2024
”, sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.Art. 32
Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 le parole: “
, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2025,
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027,
”.2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 e di euro 300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
”.Art. 33
Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 25/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marcello Piteglio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2025, per concorrere al finanziamento di uno studio di fattibilità per il miglioramento della SS 66 nel tratto ricompreso fra la piana pistoiese e la montagna pistoiese in località La Lima all’innesto con la SS 12 del Brennero.
”.2. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 , dopo le parole: “
l’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) S.p.A.
” sono aggiunte le seguenti: “
, il Comune di San Marcello Piteglio
”.3. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2023 – 2025, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.Art. 34
Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
”, è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.Art. 35
Contributo straordinario al Comune di San Casciano in Val di Pesa per opere sulle strade di proprietà comunale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi migliorativi della viabilità di proprietà pubblica di collegamento tra la zona industriale di Sambuca Val di Pesa, la zona industriale di Ponterotto ed il capoluogo di San Casciano Val di Pesa.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di 1.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026.
”.Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Marciana Marina per riqualificazione area interna al centro abitato. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 49/2023 le parole: “
nell’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio pluriennale 2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 37
Contributo straordinario per interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica di accesso all’area industriale tra Montecarlo e Pescia. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 49/2023 le parole: “
nell’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel biennio 2025 – 2026
”.2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2025 ed euro 70.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Viareggio per progettazione in materia di viabilità. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2024
”, sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.SEZIONE VI
Interventi finanziari in materia di edilizia civica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati
Art. 39
Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi. Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 11/2021
1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.500.000,00
”.Art. 40
Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi. Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 11/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 le parole: “
1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
”, e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2025 e 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027
”.2. Al comma 2 dell’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 la parola: “
1.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
1.500.000,00
”, e la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2028
”.Art. 41
Ristrutturazione degli uffici comunali di Pelago. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 44/2022 le parole: “
biennio 2023 – 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
periodo 2023 – 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, si fa fronte:
a) per euro 350.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 350.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 42
Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 25/2023
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 25/2023 le parole: “
300.000,00 per l’anno 2024 e 1.200.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 150.000,00 per l’anno 2024, euro 1.200.000,00 per l’anno 2025, ed euro 150.000,00 per l’anno 2026
”.2. Il comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. Agli oneri di cui di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, si fa fronte:
a) fino a un massimo di 150.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18
“Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 1.200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 43
Realizzazione di interventi per la rifunzionalizzazione dell’ex carcere di San Domenico a San Gimignano. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 25/2023 le parole: “
triennio 2023 – 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
periodo 2023 – 2026
”.2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 25/2023 le parole: “
euro 270.000,00 per il 2024 ed euro 115.000,00 per il 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 115.000,00 per il 2025, ed euro 270.000,00 per il 2026
”.3. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. Per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 225.000,00, di cui euro 51.750,00 per il 2023, euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 23.250,00 per il 2026.
”.4. Il comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
5. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 385.000,00, di cui euro 115.000,00 per il 2025 ed euro 270.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 51.750,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 173.250,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 23.250,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 44
Contributo al Comune di Isola del Giglio per il completamento lavori in attuazione dell’articolo 17 della l.r. 73/2018 . Modifiche all’articolo 48 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 25/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.2. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2025
”, e le parole: “
2023 – 2025, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.Art. 45
Contributo straordinario al Comune di Abbadia San Salvatore per gli interventi di demolizione dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Abbadia San Salvatore. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 42/2023 le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2024 – 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 46
Contributo straordinario al Comune di Borgo a Mozzano per gli interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 42/2023 , le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 190.000,00 per l’anno 2024 ed euro 110.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 190.000,00 per l’anno 2024 ed euro 110.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 190.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 47
Contributo straordinario al Comune di Porcari per interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 49/2023 le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2025 ed euro 550.000,00 per l’anno 2026
”.2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2025 ed euro 550.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.SEZIONE VII
Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica
Art. 48
Finanziamento straordinario al Comune di Calcinaia. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 44/2022
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 44/2022 le parole: “
e rendicontazione
” sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “
Il termine di rendicontazione alla competente struttura regionale è fissato al 31 dicembre 2025.
”.Art. 49
Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2022
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 le parole: “
, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00
” sono soppresse.2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 , la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è inserito il seguente:
“
2 bis. Il termine di rendicontazione alla competente struttura regionale dei contributi di cui al comma 1, lettere c) ed e), è fissato al 31 dicembre 2025.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 le parole: “
300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00
” sono sostituite dalla seguente: “
700.000,00
” e le parole “
2024 – 2026, annualità 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 50
Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 25/2023
1. Al comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 25/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.Art. 51
Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 25/2023
1. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 25/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.Art. 52
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Asciano. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 42/2023
1. Al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 42/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.Art. 53
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 42/2023
1. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 42/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.Art. 54
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Casciana Terme Lari. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 42/2023
1. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 42/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.SEZIONE VIII
Interventi finanziari in materia ambientale, dell’energia, di difesa del suolo e di protezione civile
Art. 55
Differimento del termine previsto per l’attribuzione delle risorse geotermiche direttamente ai comuni. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 45/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole “
31 dicembre 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2025
”.Art. 56
Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020), le parole: “
, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026.
” sono sostituite dalle seguenti: “
con la seguente articolazione:
a) fino a un massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
b) fino a un massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024;
c) fino a un massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
”.2. Ai commi 2 e 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 , dopo le parole: “
comma 1,
” sono aggiunte le seguenti: “
lettera a),
”.3. Il comma 2 ter dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
2 ter. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
“
2 quater. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.Art. 57
Contributo straordinario al Comune di Podenzana. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 44/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Podenzana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 750.000,00 per il periodo 2023-2026, per finanziare l’intervento di completamento dell’opera di regimazione idraulica sull’argine del fiume Magra e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 150.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 350.000,00 per l’anno 2025;
c) euro 250.000,00 per l’anno 2026.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 44/2022 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 58
Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 25/2023 le parole: “
nell’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2024 – 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 450.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.”.
b) fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.Art. 59
Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per lavori nel Santuario internazionale “Pelagos” per la tutela dei mammiferi marini. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 49/2023 le parole: “
600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 600.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 300.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027
”.2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.SEZIONE IX
Interventi finanziari in materia di diritto alla salute, sociale, sicurezza dei luoghi di lavoro
Art. 60
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
h) euro 270.000,00 per l’anno 2025;
”.2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
i) euro 270.000,00 per l’anno 2026;
”.3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
i bis) euro 270.000,00 per l’anno 2027.
”.4. La lettera c ter) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
c ter) fino a un massimo di euro 120.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 12“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1“Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
”.5. Dopo la lettera c ter) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
c quater) fino a un massimo di euro 810.000,00 per il triennio 2025 – 2027, di cui euro 270.000,00 per l’anno 2025, euro 270.000,00 per l’anno 2026 ed euro 270.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.Art. 61
Contributo all’Azienda USL Toscana Centro per il supporto all’attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
1. Nell’ambito dell’accordo di collaborazione fra l’Azienda USL Toscana Centro e il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di affiancamento nelle azioni di
vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro, la Giunta regionale è autorizzata a destinare le seguenti somme:
a) euro 100.000,00 per gli anni dal 2020 al 2023;
b) euro 42.000,00 per l’anno 2024;
c) euro 50.500,00 per l’anno 2025;
d) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
”.2. Ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 , dopo le parole: “
comma 1,
” sono aggiunte le seguenti: “
lettera a),
”.3. Il comma 2 quinquies dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
2 quinquies. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 42.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.4. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
“
2 sexies. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 50.500,00 per l’anno 2025, e all’onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2026 ed euro 50.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.Art. 62
Recupero dell’edificio ex scuole medie ad uso co-residenza nel Comune di Piazza al Serchio. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2025 – 2026
”.2. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 318.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 118.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.CAPO III
Disposizioni finali
Art. 63
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 18, 30, 48, 49, commi 2 e 3, e degli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2025 – 2027, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).
Art. 64
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.