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Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58

Legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

Art. 56
Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020), le parole: “
, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026.
” sono sostituite dalle seguenti: “
con la seguente articolazione:
a) fino a un massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
b) fino a un massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024;
c) fino a un massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
”.
2. Ai commi 2 e 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 , dopo le parole: “
comma 1,
” sono aggiunte le seguenti: “
lettera a),
”.
3. Il comma 2 ter dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
2 ter. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
2 quater. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.