Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58
Legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
Art. 5
Progetti di promozione del termalismo. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 97/2020
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi straordinari in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell’attività termale, secondo la seguente ripartizione:
a) pari a complessivi euro 626.937,74 per il triennio 2021 – 2023;
b) fino a un massimo complessivo di euro 510.000,00 per il triennio 2025 – 2027.
”.2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 97/2020 le parole: “
del contributo
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei contributi
”.3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 97/2020 le parole: “
del presente articolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
del comma 1, lettera a)
”.4. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 97/2020 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo complessivo di euro 510.000,00, di cui euro 170.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.