Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58
Legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
Art. 4
Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022), è inserito il seguente:
“
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve, mirato a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’
articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015). Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è inserito il seguente:
“
2 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione, di attribuzione, di verifica e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 bis, e le ipotesi di revoca e recupero, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.