Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58
Legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
Art. 28
Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 44/2022
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel periodo 2023 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.900.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, euro 11.500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2025 – 2027.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.