Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58

Legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

Art. 18
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è inserito il seguente:
4 bis 1. La quota regionale dei proventi di cui all’Sito esternoarticolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992 , come definita ai sensi del comma 4 bis, lettera a), incassati dai soggetti accertatori sulle strade regionali, è trasferita direttamente alle province e alla Città metropolitana di Firenze.
”.
2. Dopo il comma 4 bis 1 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
4 bis 2. La Giunta regionale:
a) definisce le modalità con le quali i comuni trasferiscono alle province e alla Città metropolitana di Firenze la quota regionale dei proventi di cui al comma 4 bis 1;
b) può prevedere modalità di rendicontazione della quota regionale dei proventi di cui all’Sito esternoarticolo 142, comma 12 bis, del d. lgs. 285/1992 , specifiche rispetto a quelle definite all’articolo 23, commi 3 ter e 3 quater;
c) definisce le modalità per il recupero delle quote regionali dei proventi incassati dai comuni, nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale 20 febbraio 2020, n. 42.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.