Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58
Legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
Art. 17
Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2024
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 , le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026
”.2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 , la parola: “500.000,00” è sostituita dalla seguente: “
575.000,00
”.3. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
”.4. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 38/2024 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere da b) ad i), fino a un massimo complessivo di euro 3.215.000,00 nel periodo 2025–2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 350.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l’anno 2025;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l’anno 2025;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025;
h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

