Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58

Legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

Art. 1
Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 79/2013
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è inserito il seguente:
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, dello stesso, è riconosciuta l’aliquota agevolata dell’IRAP nella misura indicata al comma 1, limitatamente alle attività non commerciali e alle attività commerciali non prevalenti, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:
1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti “de minimis.
”.
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:
1 quater. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.