Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58
Legge di stabilità per l’anno 2025.
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 );Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019);
Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020);
Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021);
Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022);
Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”);
Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);
Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2024;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2024;
Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2024;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Disposizioni di carattere finanziario):
1. È opportuno assicurare ai soggetti iscritti al registro nazionale del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), un regime di imposizione agevolato ai fini IRAP applicando l’aliquota del 2,98%;
2. A seguito delle richieste ricevute dai soggetti beneficiari di contributi straordinari, attribuiti con previsioni di legge regionale, di ottenere una riprogrammazione dell’articolazione temporale dei finanziamenti, motivata con i ritardi incontrati dai soggetti stessi rispetto ai cronoprogrammi presentati alla Regione, è necessario, per garantire la continuità degli interventi, disporre le relative riprogrammazioni della spesa sulle annualità del bilancio di previsione 2025 – 2027;
3. Per ragioni identiche a quelle esposte al numero 2, segnalate dagli enti locali beneficiari di contributi impegnati dalla Regione, è necessario prorogare, ove previsti in legge, o stabilire normativamente, ove non disposto precedentemente, i termini di rendicontazione di alcuni interventi in materia di edilizia scolastica;
4. È necessario rifinanziare, dando così continuità, a una serie di interventi regionali, con particolare riferimento alla manutenzione dell’itinerario della Via Francigena, ai progetti di promozione del termalismo, alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba, alle misure a sostegno della realizzazione di parcheggi, alla gestione della Laguna di Orbetello, alle misure di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, al supporto all’attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro;
5. A causa del protrarsi nell’anno 2025 delle procedure competitive nell’ambito della liquidazione del complesso immobiliare di Montecatini Terme, è necessario riallocare sull’annualità 2025 del bilancio di previsione 2025 – 2027 le risorse stanziate per l’eventuale acquisto da parte della Regione di alcuni beni di detto complesso, ai sensi della l.r. 48/2022 ;
6. È opportuno trasferire direttamente alla Città Metropolitana di Firenze e alle province il 50 per cento degli incassi annuali delle sanzioni incassate dai comuni per il tramite dei corpi di polizia municipale accertate sulle strade regionali, da destinare alla manutenzione e sicurezza delle medesime infrastrutture, definire le specifiche modalità di rendicontazione e le modalità di monitoraggio delle postazioni di rilievo e sanzionamento del traffico, dei relativi incassi ed impiego da parte degli enti gestori per interventi di manutenzione e sicurezza delle strade regionali;
Per quanto concerne il capo II (Disposizioni finali):
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

