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Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58

Legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

SEZIONE V
Interventi finanziari in materia di viabilità e infrastrutture
Art. 18
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è inserito il seguente:
4 bis 1. La quota regionale dei proventi di cui all’Sito esternoarticolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992 , come definita ai sensi del comma 4 bis, lettera a), incassati dai soggetti accertatori sulle strade regionali, è trasferita direttamente alle province e alla Città metropolitana di Firenze.
”.
2. Dopo il comma 4 bis 1 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
4 bis 2. La Giunta regionale:
a) definisce le modalità con le quali i comuni trasferiscono alle province e alla Città metropolitana di Firenze la quota regionale dei proventi di cui al comma 4 bis 1;
b) può prevedere modalità di rendicontazione della quota regionale dei proventi di cui all’Sito esternoarticolo 142, comma 12 bis, del d. lgs. 285/1992 , specifiche rispetto a quelle definite all’articolo 23, commi 3 ter e 3 quater;
c) definisce le modalità per il recupero delle quote regionali dei proventi incassati dai comuni, nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale 20 febbraio 2020, n. 42.
”.
Art. 19
Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 le parole: “
anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
anno 2025
” e le parole: “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025
”.
Art. 20
Collegamento ferroviario Collesalvetti – Vada e by pass di Pisa. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021), le parole: “
ed esecutiva
” sono sostituite dalle seguenti: “
o progettazione di fattibilità tecnico economica
” e la parola “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025
”.
Art. 21
Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 le parole: “
biennio 2024–2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
triennio 2025–2027
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per il 2025, di euro 1.200.000,00 per il 2026 e di euro 1.800.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027.
”.
Art. 22
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 le parole: “
per l’importo massimo di 3.900.000,00 negli anni dal 2022 al 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per il periodo dal 2022 al 2026
”.
b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2025 e di euro 3.720.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.
Art. 23
Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 54/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), le parole: “
nel triennio 2022-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli anni dal 2022 al 2025,
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 54/2021 le parole: “
per il 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il 2025
” e le parole “
2024 – 2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.
Art. 24
Interventi straordinari sulla viabilità locale collegata alla strada regionale 429. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 54/2021
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 54/2021 è inserito il seguente:
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 293.000,00 per l’anno 2025 per far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento dei costi di costruzione e delle spese per la risoluzione delle interferenze sulla realizzazione dell’intervento di cui al comma 1.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
1 ter. La concessione del contributo di cui al comma 1 bis è subordinata a un aggiornamento dell’accordo di programma sottoscritto ai sensi del comma 1.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 293.000,00 per l’anno
2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
Art. 25
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 54/2021
1. Il comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è ulteriormente concesso fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, previo aggiornamento dell’accordo di cui al medesimo comma 1.
”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2022
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), sono aggiunte le parole: “
per la realizzazione della variante SP10 Gassano
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 le parole: “
2024 – 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2026
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 le parole: “
2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 e 2026
” e le parole “
2024 – 2026, annualità 2024
e 2025
” s ono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025 e 2026
”.
Art. 27
Contributo straordinario al Comune di Stazzema per il collegamento tra le frazioni di Sant’Anna e Farnocchia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2022
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 17 della l.r. 16/2022 , sono aggiunte le parole: “
per il collegamento tra le frazioni di Sant’Anna e Farnocchia
”.
b) fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025 e di euro 1.600.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.
Art. 28
Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 44/2022
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel periodo 2023 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.900.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, euro 11.500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2025 – 2027.
”.
Art. 29
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 44/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026 e di euro 60.000.000,00 per l’anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
5. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all’indebitamento.
”.
Art. 30
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 le parole: “
degli interventi di potenziamento delle opere foranee di difesa
” sono sostituite dalle seguenti: “
di interventi in attuazione del piano regolatore portuale
” e le parole: “
in attuazione del piano regolatore portuale
” sono soppresse.
Art. 31
Contributo straordinario per interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 44/2022 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 44/2022 la parola: “
2024
”, è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2024
”, sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.
Art. 32
Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 le parole: “
, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2025,
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027,
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 e di euro 300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
”.
Art. 33
Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 25/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marcello Piteglio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2025, per concorrere al finanziamento di uno studio di fattibilità per il miglioramento della SS 66 nel tratto ricompreso fra la piana pistoiese e la montagna pistoiese in località La Lima all’innesto con la SS 12 del Brennero.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 , dopo le parole: “
l’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) S.p.A.
” sono aggiunte le seguenti: “
, il Comune di San Marcello Piteglio
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2023 – 2025, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.
Art. 34
Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
”, è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.
Art. 35
Contributo straordinario al Comune di San Casciano in Val di Pesa per opere sulle strade di proprietà comunale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi migliorativi della viabilità di proprietà pubblica di collegamento tra la zona industriale di Sambuca Val di Pesa, la zona industriale di Ponterotto ed il capoluogo di San Casciano Val di Pesa.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di 1.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2026.
”.
Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Marciana Marina per riqualificazione area interna al centro abitato. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 49/2023 le parole: “
nell’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio pluriennale 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
Art. 37
Contributo straordinario per interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica di accesso all’area industriale tra Montecarlo e Pescia. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 49/2023 le parole: “
nell’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel biennio 2025 – 2026
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2025 ed euro 70.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.
Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Viareggio per progettazione in materia di viabilità. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 49/2023 la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
” e le parole: “
2024 – 2026, annualità 2024
”, sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2027, annualità 2025
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.