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Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58

Legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

SEZIONE III
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026.
”.
Art. 8
Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 48/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”), le parole: “
l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2025
”, e le parole “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025
”.
Art. 9
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025), le parole: “
euro 2.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.500.000,00
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.
Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per le opere complementari all’intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 25/2023 , le parole: “
, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00
” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 650.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Barberino di Mugello per la realizzazione di un’arena spettacoli in località Andolaccio sull’invaso di Bilancino. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 42/2023 le parole: “
di cui euro 750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00
” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.
Art. 12
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2023
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), la parola: “
2024
” è sostituita dalla seguente: “
2025
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 49/2023 , le parole “
per l’anno 2024
” sono sostitute dalle seguenti: “
per l’anno 2025
”, e le parole “
2024–2026, annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025–2027, annualità 2025.
”.
Art. 13
Contributo straordinario al Comune di Mulazzo per restauro e recupero funzionale del “Teatrino Malaspina”. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026), le parole “
400.000,00 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
523.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 523.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.