Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera r), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 62 dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abroga il regolamento (UE) 2013/526 (regolamento sulla cybersicurezza);
Visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
Visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati);
Vista la direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), che definisce la strategia cyber dell’Unione europea, predisponendo adeguate risposte coordinate e innovative da parte di tutti gli stati membri per garantire la continuità dei servizi digitali in caso di incidenti di sicurezza;
Vista la decisione 2022/2481/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, finalizzata a conseguire una serie di obiettivi digitali vincolanti, nei settori delle competenze digitali, delle infrastrutture digitali, della digitalizzazione delle imprese, della digitalizzazione dei servizi pubblici;
Vista la direttiva 2022/2557/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e in particolare la definizione di cui all’articolo 3 (sistema di intelligenza artificiale);
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 aprile 2016, n. 179 (Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020. Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione);
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni del 21 aprile 2021, n. 205 (Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale);
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Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e il loro riutilizzo);
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I:
1. La comunicazione della Commissione europea del 19 aprile 2016, n. 179, ha fissato i principi di base cui ispirare l’azione per l’e-government e, in particolare, il libero accesso ai dati ed ai servizi delle amministrazioni pubbliche, propedeutici ad un effettivo coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, nonché la interoperabilità delle varie banche dati delle pubbliche amministrazioni da intendersi come la capacità delle singole componenti del sistema pubblica amministrazione di interagire e dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, affinché vengano erogati “servizi pubblici end-to-end senza frontiere il più possibile personalizzati ed intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell’Unione europea (UE)”;
2. L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) costituisce una leva essenziale per la semplificazione e la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi, promuovendo un maggiore coordinamento delle competenze;
3. Lo Stato opera per la digitalizzazione dei processi amministrativi e l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione mediante il



4. La diffusione delle TIC è funzionale alla realizzazione del modello di “open government”, in base al quale l’esercizio del potere pubblico si ispira a totale apertura e trasparenza, favorendo la massima partecipazione dei cittadini e garantendo al tempo stesso maggiori margini di controllo sul risultato finale, sull’operato della pubblica amministrazione e la collaborazione interistituzionale quale volano di efficienza dell’azione complessiva dell’amministrazione;
5. La presente legge è in linea con l’

6. La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”), la individuato principi e criteri guida per lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, per la valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico e per la promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale, al fine di favorire l’interazione e la cooperazione, e previsto l’istituzione di una rete telematica regionale Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento delle autonomie locali e di cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati;
7. La l.r. 54/2009 ha valorizzato il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplinato la diffusione di dati pubblici, di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d’autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all’apertura e al riutilizzo dei dati;
8. La l.r. 40/2009 ha realizzato una significativa semplificazione amministrativa e trasparenza nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, individuando nello sportello unico delle attività produttive (SUAP) l’interlocutore privilegiato per le imprese prevedendo un sito istituzionale regionale idoneo a fornire informazioni semplici e trasparenti in ordine alle possibilità di insediamento di attività produttive sul territorio e ai relativi procedimenti amministrativi;
9. È necessario unificare in un unico atto normativo la l.r. 1/2004 e le parti ad essa collegate della l.r. 54/2009 , al fine di razionalizzarle e renderle organiche garantendo un adeguamento al contesto normativo, alle mutate esigenze dei cittadini e delle imprese e alla conseguente necessità di innovazione a sostegno della competitività e della trasformazione digitale per una pubblica amministrazione più accessibile ed efficiente, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche che assicurino l’interoperabilità dei sistemi informativi e, più in generale, tramite la riorganizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e la loro digitalizzazione;
10. È necessario rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), riducendo il divario digitale all’accesso effettivo ai servizi ed alle tecnologie dell’informazione, per coloro che, per ragioni di disabilità, disagio economico e sociale, diversità culturale, localizzazione territoriale, ne risultano esclusi;
11. È necessario definire le modalità di azione della Regione per promuovere un costante potenziamento della sicurezza dei dati e dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni toscane nonché, per il presidio degli ambiti strategici, in attuazione della normativa europea e nazionale;
12. È necessario che la Regione, nel quadro della normativa europea di attuazione e di riferimento, persegua i seguenti obiettivi:
a) effettivo esercizio dei diritti alla cittadinanza digitale, al fine di favorire la fruizione, anche in termini di inclusione, dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla pubblica amministrazione, nonché la partecipazione responsabile alle attività sociali e civiche della collettività;
b) realizzazione personale e professionale dei cittadini tramite la formazione e l’aggiornamento sulle tecnologie digitali;
c) promozione delle forme di cittadinanza attiva e partecipativa in attuazione delle disposizioni della normativa regionale in materia;
d) progressiva eliminazione del divario digitale rimuovendo gli eventuali ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni su tutto il territorio regionale;
e) attuazione dell’amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell’ambito del sistema informativo regionale (SIR), secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze;
f) sviluppo di servizi digitali rispettoso dei principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, chiarezza di linguaggio e semplicità di consultazione, per garantire la partecipazione e l’accesso ai sistemi informativi da parte di tutti i soggetti interessati ed alle persone con disabilità;
g) resilienza, capacità operativa di prevenzione, dissuasione e risposta ad attacchi e incidenti informatici, cooperazione fra le autorità nazionali deputate alla cybersicurezza e gli enti pubblici e privati del territorio toscano, garantendo al contempo la protezione del cyberspazio afferente alle realtà toscane e la protezione dei dati personali in linea con la realizzazione degli obiettivi delle “strategie cloud” europea e italiana e delle “strategie cybersicurezza” europea e italiana;
h) semplicità e unitarietà dell’azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni;
i) riuso di software tra pubbliche amministrazioni e rimozione di barriere derivanti dall’utilizzo di formati non standardizzati nella realizzazione di programmi e piattaforme, promuovendo adozione di tecnologie cloud e la fruizione in modalità “a servizi” al fine di incentivare la competitività e la trasparenza del mercato;
j) promozione della fruizione e riutilizzo dei dati e dell’accesso ai documenti informatici che costituiscono il patrimonio informativo regionale, da parte delle amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati, alle condizioni fissate dall’ordinamento e senza oneri per gli utilizzatori, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
k) promozione, coerentemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, della sostenibilità digitale nei progetti di trasformazione digitale che possano avere un impatto significativo sull’ambiente, sull’economia, sulla salute, sulla società e sui diritti umani.
13. È opportuno consolidare l’opera, intrapresa dalla Regione a partire dalla l.r. 19/2015 , di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza e diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e di disciplina della diffusione di dati pubblici di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico ambientale, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia di dati di apertura e riutilizzo dei dati, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d’autore, alle particolari norme che pongono limitazioni ed esclusioni.
Per quanto concerne il capo II:
14. È opportuno individuare nel Consorzio Metis, soggetto “in house” già esistente e operante sia per la Regione Toscana, sia per il servizio sanitario regionale (SSR), in ambiti che includono l'innovazione digitale e la transizione digitale, il punto di riferimento operativo per coadiuvare la Regione Toscana, il SSR e, in prospettiva, tutto il territorio toscano nel presidio degli ambiti strategici, nonché come possibile soggetto di riferimento a disposizione della Regione e del territorio al fine di garantire un presidio strutturato e costante nella transizione digitale della Toscana, in raccordo costante con le strutture regionali che ne forniscono gli indirizzi per quanto di competenza;
15. È necessario confermare, rafforzare e rinnovare la comunità di enti afferenti alla RTRT, riprendendone gli elementi costituenti definiti con l.r. 1/2004 , raccordandola maggiormente con l'agenda digitale della Regione Toscana (ADT), nonché inserendo il Consorzio Metis fra i soggetti operanti nell'ambito della direzione tecnico operativa della RTRT;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale;
b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;
c) alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale (SSR).
2. La presente legge, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto pubblico e privato che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione previa stipula di una convenzione.
Articolo 2
Oggetto
1.
La presente legge disciplina:
a) le modalità di attuazione del processo di trasformazione digitale sul territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale, al fine di garantire la semplificazione e la trasparenza dei processi amministrativi e garantire a cittadini e imprese servizi digitali efficienti ed accessibili;
b) la rete telematica regionale toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento della transizione digitale della comunità delle autonomie locali e dei relativi sistemi informativi regionali e di cooperazione degli stessi con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui alla presente legge, secondo le modalità previste al capo II;
c) il sistema informativo regionale (SIR) di cui al capo III e i servizi digitali messi a disposizione dalla Regione.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, incluse le definizioni, si applicano le disposizioni normative, primarie e secondarie regionali, nazionali e dell’Unione europea (UE).
Articolo 3
Definizioni
1.
Agli effetti della presente legge si intende per:
a) centri di facilitazione digitale: spazi attivati in collaborazione fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti del Terzo settore, costituiti su tutto il territorio regionale al fine di ridurre la percentuale di popolazione a rischio di esclusione digitale “digital divide” e fornire ai cittadini supporto e formazione per l’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione e del settore privato;
b) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, anche in relazione al sistema pubblico di connettività, le comunicazioni, l’identificazione e l’accesso fra i sistemi informativi e dei soggetti aderenti e utilizzatori di tale infrastruttura;
c) agenda digitale della Toscana (ADT): documento con il quale la Regione definisce azioni atte a promuovere l’economia digitale nel proprio territorio;
d) cittadinanza digitale: insieme di diritti e doveri che ha lo scopo di semplificare il rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese consentendogli di partecipare alla vita sociale attraverso mezzi e strumenti digitali;
e) sportello digitale unico: strumento per un facile accesso dei cittadini e delle imprese europee a informazioni di alta qualità e procedure online efficienti basate sul principio “once only”;
f) governance dei dati: insieme di processi, ruoli, linee di condotta, standard e indicatori finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente delle informazioni, che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la definizione di processi e responsabilità che assicurano la qualità e la sicurezza dei dati impiegati all'interno di un'organizzazione aziendale o di una pubblica amministrazione, e l’individuazione di soggetti chiamati a intraprendere determinate azioni, i dati coinvolti, le modalità di svolgimento e i profili di responsabilità;
g) sistema informativo regionale (SIR): l’insieme di servizi digitali e basi di dati che costituiscono il patrimonio informativo della Regione, degli enti dipendenti e delle agenzie a supporto delle funzioni di governo e amministrazione, senza pregiudizio delle competenze di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati;
h) lock-in tecnologico: fenomeno per il quale gli utenti sono resi dipendenti da un prodotto o servizio digitale specifico, rendendo difficile il passaggio a un’alternativa, con ricadute negative in termini di ostacolo significativo all’innovazione e alla libertà digitale;
i) infrastrutture digitali e datacenter: infrastrutture digitali e datacenter gestite da Regione Toscana che implementano tecnologie “cloud” e rispondono ai criteri di sicurezza definiti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e costituiscono articolazione territoriale del sistema pubblico di connettività;
j) sistema di intelligenza artificiale (sistema IA): ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), cosiddetto “AI Act”, e, in particolare, la definizione di cui all’articolo 3 (Sistema di intelligenza artificiale), il software sviluppato con una o più tecniche e approcci elencati nell'allegato I al regolamento e in grado, per un dato insieme di obiettivi definiti dall'uomo, di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.
Articolo 4
Principi
1.
Nel perseguimento delle finalità della presente legge la Regione e i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, operano conformandosi agli obiettivi indicati nel preambolo ed ai seguenti principi e criteri guida:
a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge, e promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l’interazione e la cooperazione, e per assicurare, nel rispetto dell’
articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione e salvaguardando l’autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;

b) valorizzazione delle aggregazioni di soggetti pubblici costituite su base tematica o territoriale, quali le unioni di comuni o le forme di esercizio associato delle gestioni, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
c) utilizzo di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;
d) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di criptazione e di adeguate misure di protezione;
e) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
f) valorizzazione della interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;
g) promozione della cittadinanza digitale favorendo la fruizione, anche in termini di inclusione, dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla pubblica amministrazione;
h) promozione della cultura e delle competenze digitali e dell'uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, anche attraverso la valorizzazione di centri di facilitazione digitale e di contatto con i cittadini;
i) promozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l’usabilità dei sistemi informativi;
j) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale.
Articolo 5
Trattamento di dati personali
1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica e organizzativa costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.
Articolo 6
Ruolo e compiti della Regione
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge la Regione:
a) promuove lo sviluppo della trasformazione digitale e della comunità della RTRT;
b) determina le condizioni per assicurare la più ampia integrazione e interoperabilità dei sistemi digitali anche verso standard e piattaforme di interoperabilità di livello europeo e nazionale;
c) assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l’accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi;
d) recepisce le indicazioni europee e nazionali circa le infrastrutture critiche da proteggere per l’erogazione e la corretta fruizione dei servizi pubblici da parte della popolazione regionale;
e) promuove forme di coinvolgimento di cittadini, imprese, professionisti che utilizzano i servizi digitali erogati nel miglioramento continuo e nella semplificazione di interfacce, servizi e processi;
f) definisce le metodologie di progettazione, organizzazione e sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni al fine di sviluppare l’integrazione dei servizi;
g) coordina lo sviluppo di infrastrutture telematiche diffuse sul territorio toscano con infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all’erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell’identità digitale, alla cooperazione applicativa e all’interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra gli enti toscani per garantire un costante contenimento della spesa complessiva;
h) mette a disposizione e gestisce, anche tramite il Consorzio Metis di cui all’articolo 19, infrastrutture e piattaforme di erogazione di servizi digitali e di fruizione di strati informativi, anche interconnesse a sistemi e piattaforme di livello europeo e nazionale secondo standard tecnologici definiti dalle competenti autorità europee e nazionali;
i) promuove regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi IA affidabili e sicuri soprattutto nell’esercizio delle funzioni amministrative, tenendo conto in particolar modo dei principi di trasparenza, umanità e responsabilità, in accordo con la normativa statale e dell’Unione europea, ed in collaborazione con le autorità nazionali di riferimento;
j) promuove la realizzazione degli obiettivi della transizione ecologica attraverso la più efficiente e sostenibile organizzazione ed erogazione dei servizi digitali regionali;
k) incentiva la formazione di competenze specifiche in ambito digitale;
l) si raccorda con gli enti locali della Toscana e le loro società “in house” e partecipate operanti nel settore, nel rispetto
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), promuovendo la valorizzazione di esperienze esistenti, nuove forme di accordo con gli enti nazionali e gli operatori deputati alla diffusione della connettività sul territorio, al fine di incrementare i servizi digitali, diffondere ed ottimizzare il livello di copertura del territorio regionale con connettività fissa e mobile a banda ultra-larga sia per sedi pubbliche, sia private;


m) può adottare le misure di sicurezza ritenute idonee in rapporto con analisi del rischio, con le buone pratiche indicate dall’ACN e con il “framework” e gli standard di sicurezza, europei e nazionali, che abbiano impatto sulle infrastrutture digitali tra i quali i “data center” e i sistemi di “cloud” gestiti da Regione Toscana, sul SIR, o su sistemi di protezione della infrastruttura di rete regionale;
n) nell’acquisizione di programmi informatici adotta, in via preferenziale, software con codice a sorgente aperto, promuove il riuso e l’erogazione dei programmi in modalità “cloud”, al fine di assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire, al tempo stesso, la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, riducendo il “lock-in” tecnologico;
o) promuove la semplificazione e standardizzazione dei procedimenti mediante il tavolo tecnico regionale dello sportello unico attività produttive (SUAP) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2011, n. 129 (Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009 );
p) cura la progettazione, l’organizzazione, lo sviluppo e il coordinamento della infrastruttura di rete regionale, per garantire omogeneità nei processi e standardizzazione dell’offerta di servizi integrati;
q) incentiva la promozione e la protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale.
Articolo 7
Presidio degli ambiti strategici dell’innovazione digitale in Toscana
1.
La Regione identifica come strategici i seguenti ambiti per il presidio della transizione digitale in Toscana, per la corretta evoluzione, il coordinamento e la gestione dei servizi digitali alla popolazione, alle imprese ed agli enti, per la protezione dei dati e dei sistemi informativi:
a) la cybersicurezza della infrastruttura di rete regionale;
b) infrastrutture digitali e datacenter gestiti da Regione Toscana, anche al fine di assicurare una adeguata migrazione degli applicativi ad architetture cloud integrate e interoperabili con le stesse;
c) le reti di telecomunicazioni per la popolazione, le imprese, gli enti pubblici;
d) la rete regionale dei responsabili per la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni toscane aderenti alla RTRT, previsti dall’
articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), anche in forma associata;

e) il coordinamento efficace delle iniziative regionali che promuovono la crescita delle competenze digitali nella popolazione;
f) le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (IA).
2.
La Regione, in relazione agli ambiti strategici di cui al comma 1 coordina le politiche e le azioni per:
a) la cybersicurezza dell'infrastruttura di datacenter in gestione da parte della Regione Toscana e della infrastruttura di rete regionale;
b) la “governance”, il presidio costante, il mantenimento e lo sviluppo di un centro di competenza ed operativo regionale in tema di sicurezza informatica in relazione con l’ACN, il CSIRT (Computer security incident response team) Italia, la Polizia postale e le altre organizzazioni deputate al mantenimento in sicurezza dello spazio cibernetico, nonché in raccordo con le università degli studi e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana;
c) la governance e il presidio delle infrastrutture digitali e datacenter in coerenza con la strategia cloud europea e nazionale, perseguendo un incremento continuo dei livelli di sicurezza, resilienza e protezione di tale infrastruttura;
d) il presidio costante, l’incremento continuo e il monitoraggio del livello di copertura, di qualità del servizio e di affidabilità delle reti di telecomunicazioni in Toscana, in relazione agli organismi competenti a livello nazionale e agli operatori di telecomunicazioni del mercato, e promuovendo il continuo miglioramento nella realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, al fine di garantire ai territori delle aree interne le stesse condizioni di sviluppo socio-economico dei grandi centri abitati grazie alla disponibilità di infrastrutture di telecomunicazioni, pubbliche e private, adeguate allo stato dell’arte delle tecnologie digitali;
e) il coordinamento, l’aggiornamento continuo e il supporto alla rete dei responsabili della transizione digitale degli enti aderenti alla RTRT, affinché possano diventare propulsori all’interno dei propri enti di una efficace e sicura transizione digitale dei relativi servizi e processi;
f) il coordinamento in forme strutturate e stabili di centri di facilitazione digitale sul territorio toscano, al fine di permettere a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle categorie più colpite dal divario digitale, di fruire efficacemente, con continuità e con le necessarie competenze digitali, dei servizi pubblici offerti in modalità telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti che erogano servizi pubblici;
g) lo sviluppo delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, perseguendo i principi definiti dalla normativa, europea e nazionale, nelle modalità e per le finalità di cui all’articolo 8.
3. Il presidio degli ambiti strategici di cui al comma 1 è rilevante per lo sviluppo coordinato della transizione digitale nel territorio toscano. La competente direzione regionale coordina il presidio di tali ambiti anche attraverso il supporto operativo del consorzio Metis di cui all’articolo 19, al fine di garantire una completa governance pubblica strutturata, stabile e duratura delle tematiche di cui al comma 1, al servizio di tutti gli enti aderenti al Consorzio Metis.
4. La Regione promuove e supporta la protezione informatica delle infrastrutture e piattaforme digitali afferenti al SIR, in attuazione di quanto previsto al comma 2.
Articolo 8
Intelligenza artificiale
1.
La Regione, nel rispetto dell’ordinamento europeo e nazionale, tenendo conto, in particolare, dei principi di trasparenza, etica, non discriminazione, equità, responsabilità, accessibilità, inclusività, coinvolgimento delle persone e protezione dei dati personali, in accordo con la normativa di settore:
a) promuove la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l'intelligenza artificiale in modo efficace nell'ambito dei servizi erogati e del supporto ai processi decisionali e operativi dell'amministrazione;
b) recepisce le indicazioni dalla normativa, europea e nazionale, circa i rischi associati all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nei vari ambiti e per le diverse finalità in modo da assicurare che non violino i diritti fondamentali della persona, rendere conto delle decisioni adottate e dei servizi erogati con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale, fornire informazioni adeguate agli utenti interessati;
c) disciplina contesti strutturati e controllati di sperimentazione al fine di testare nuovi approcci e nuove tecnologie tramite l’adozione di opportune misure di salvaguardia dei dati e di valutazione dei rischi e dei risultati connessi con l’adozione a regime delle soluzioni sperimentate;
d) tiene conto degli impatti, ambientali ed energetici, legati all'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, nonché del rischio di lock-in tecnologico.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le possibili modalità di adozione di tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale e il relativo impiego per i servizi amministrativi della Regione, avvalendosi dei centri di competenza di cui all’articolo 24 e delle competenze delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana, fornendo anche un supporto di indirizzo al territorio toscano.
Articolo 9
Governance dei dati
1. La Regione promuove azioni di sviluppo di competenze e di tecnologie di elaborazione dati al fine di migliorare le decisioni, il monitoraggio ed il governo del territorio e delle azioni della amministrazione pubblica in Toscana.
2. La governance dei dati si esplica per il tramite di indirizzi operativi e linee guida da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, e per mezzo di un ecosistema di basamenti informativi esposti in modalità “as a service” ossia erogati da piattaforme regionali in tecnologia cloud, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica e tutela dei dati personali, nonché dell’uso dell’intelligenza artificiale secondo i principi di cui all’articolo 7. La governance dei dati territoriali e relativi servizi dati è disciplinata dagli articoli da 54 bis a 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e relativo regolamento attuativo del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.
3. Le basi di dati regionali e gli applicativi che le utilizzano, individuati nel modo previsto dall’
articolo 24 quater, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziarie), includono altresì le banche dati territoriali di cui all’
articolo 59 del d.lgs. 82/2005 e alla l.r. 65/2014 .


4. La Regione promuove intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR e nei sistemi informativi degli enti aderenti a RTRT dei flussi informativi a scala nazionale e per l’utilizzo dei dati su scala regionale.
5. La Regione interviene con progetti mirati all’accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all’eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati. A tal fine promuove intese istituzionali con gli enti locali e con altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedano ruoli specifici, modalità di gestione dei sistemi e dei flussi informativi, modalità di fruizione delle informazioni.
Articolo 10
Gestioni associate e unioni degli enti locali
1.
La Regione promuove le gestioni associate degli enti locali, sia attivate dalle unioni di comuni, sia tramite convenzione fra enti o in altre forme previste dalle norme, finalizzate a:
a) gestione comune delle funzioni di programmazione e coordinamento della transizione digitale;
b) gestione comune delle componenti strategiche per la trasformazione digitale e delle componenti tecnologiche fra quelle definite nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, emesso dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come stabilito dell'
articolo 14 bis, comma 2, lettera b), del d.lgs. 82/2005 , individuate con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 11
Raccordi istituzionali
1. Nel perseguimento degli obiettivi definiti nel preambolo, la Regione Toscana coordina i propri interventi con quelli dell’Unione europea, dello Stato, delle altre regioni e degli enti locali, mediante la partecipazione al sistema delle conferenze o nelle rispettive sedi istituzionali, anche al fine di implementare azioni e interventi necessari per lo sviluppo e dell’ADT.
2. Per promuovere la più ampia collaborazione e cooperazione degli enti pubblici e delle imprese del territorio toscano la Regione definisce le modalità di collaborazione e integrazione con gli enti locali, anche attraverso la realizzazione in ambito regionale di progetti nazionali e sovranazionali.
3.
Per realizzare le sinergie di cui al comma 2, la Regione:
a) può supportare lo sviluppo e l’interconnessione di infrastrutture e reti strumentali, organizzative e operative e lo sviluppo integrato di servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione, anche attraverso la collaborazione con tutte le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio;
b) promuove il conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;
c) promuove la collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e le società in house e partecipate del territorio toscano negli ambiti della transizione digitale, nonché, nel perseguimento degli interessi pubblici, con associazioni, università degli studi e enti di ricerca aventi sede in Toscana, per garantire il costante miglioramento dei servizi;
d) sviluppa progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale, anche attraverso la collaborazione tra gli enti del territorio e in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali ed europee e con l’obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale;
e) pianifica le azioni e gli interventi, anche promuovendo e coordinando l’utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti l’amministrazione digitale e la garanzia dei diritti di cittadinanza digitale.
4. La competente direzione della Giunta regionale svolge attività di divulgazione e assistenza e formazione, anche attraverso il consorzio Metis di cui all’articolo 19, al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione dei dati personali e sicurezza nell’utilizzo dei servizi digitali negli enti territoriali che ne facciano richiesta e di sostenere, anche nei rapporti con le autorità nazionali competenti in materia di cybersicurezza, privacy e digitalizzazione, forme di collaborazione interistituzionale su questioni di rilevanza regionale.
Articolo 12
Valorizzazione delle autonomie funzionali
1. La Regione può promuovere forme di collaborazione scientifica con le università degli studi e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana, per garantire il costante miglioramento dei servizi, colmare i divari digitali, rendere le infrastrutture materiali e immateriali sempre più sicure.
2. La Regione può prevedere il coinvolgimento delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza, anche attraverso gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico. Ai gruppi di studio e lavoro possono anche partecipare, con le modalità stabilite nei loro atti di organizzazione, rappresentanti delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana.
3. I gruppi di studio e di lavoro di cui al comma 2 sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione ai gruppi di lavoro è a titolo gratuito.
Articolo 13
Razionalizzazione dell’uso dei software per la pubblica amministrazione
1. La Regione, ai sensi dell’
articolo 69 del d.lgs. 82/2005 , al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. La Regione promuove altresì l’adozione di tecnologie e soluzioni basate su “cloud computing”.
Articolo 14
Agenda digitale della Toscana (ADT)
1. La Giunta regionale approva l’ADT.
2. La Regione definisce, di norma nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), gli indirizzi, gli obiettivi, le linee guida, le strategie tecniche e le tipologie di intervento in tema di promozione e sviluppo dell’ADT al fine di garantire i diritti di cittadinanza digitale, coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione e dare impulso all’amministrazione digitale.
3. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto, gli indicatori chiave di prestazione (Key performance indicators “KPI”) le altre iniziative necessarie per l’attuazione degli interventi e i benefici attesi.
4. All’ADT possono riferirsi, nei propri atti di indirizzo in tema di trasformazione digitale, i soggetti di cui all’articolo 17, comma 2.
5. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti condivisi nell’ambito della RTRT, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
6. L’ADT recepisce l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata delle attività della RTRT, elaborato dalla Commissione statistica regionale.
7. L’ADT definisce gli indirizzi operativi e le linee d’azione da seguire per dare concreta attuazione a livello regionale alla strategia nazionale per la cybersicurezza secondo quanto indicato dalla disciplina nazionale ed europea.
Articolo 15
Strumenti di attuazione dell’ADT
1. Le strategie indicate nell’ADT sono declinate in indicazioni operative, obiettivi e risultati attesi, riconducibili all’azione amministrativa della Regione.
2. Il documento di linee di indirizzo della RTRT, di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), declina i contenuti dell’ADT sul territorio regionale, proponendone anche aggiornamenti.
Articolo 16
Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana)
1. Del Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana) istituito sulla base di un accordo stipulato tra la Regione Toscana e l’ACN in qualità di autorità competente a livello nazionale in base alla direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), fanno parte la Regione Toscana e le aziende e gli enti del SSR così come definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2.
Il CSIRT Toscana, nei limiti di quanto definito dai propri atti costitutivi, esercita le seguenti competenze:
a) monitoraggio e analisi dei rischi e delle minacce cyber a livello regionale;
b) emissione di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati;
c) ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti cyber, veicolandole laddove previsto alle autorità nazionali competenti, l’analisi degli incidenti e la definizione di modalità di intervento e risposta;
d) interventi in caso di incidente;
e) analisi dinamica dei rischi e degli incidenti;
f) sensibilizzazione situazionale verso la sicurezza e resilienza cyber;
g) partecipazione alla rete degli CSIRT italiani;
h) ogni altra funzione conferita dall’ACN;
i) ogni altro compito individuato con la deliberazione di cui al comma 4, in conformità alla normativa di settore.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, disciplina l’organizzazione e il governo dello CSIRT Toscana, nonché le modalità di adesione allo stesso.
4. La Giunta regionale attua quanto previsto al comma 2 anche tramite il Consorzio Metis di cui all’articolo 19, e con l’eventuale apporto scientifico-tecnico delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana.
CAPO II
Rete telematica della Regione Toscana, governance e strumenti dell’innovazione digitale
Articolo 17
Rete telematica regionale toscana (RTRT)
1.
La RTRT è un modello organizzativo, comunità e forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali ed altri soggetti, fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione di infrastrutture digitali comuni, capace di produrre e sostenere processi di innovazione digitale. La RTRT è composta dalla Regione e dai seguenti soggetti:
a) gli enti, aziende, ed agenzie regionali e altri organismi pubblici dipendenti, incluse le società in house della Regione;
b) gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e gli enti e aziende del servizio socio-sanitario regionale.
2.
Partecipano alla RTRT, mediante convenzione di adesione alla rete, i seguenti enti toscani:
a) la Città metropolitana di Firenze;
b) le province;
c) i comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni.
3.
La Giunta regionale può prevedere forme particolari di partecipazione alla RTRT per i seguenti soggetti della Toscana:
a) le università degli studi e gli enti di ricerca;
b) le amministrazioni periferiche dello Stato, previo accordo;
c) le società in house e le aziende di servizi pubblici locali;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e le altre autonomie funzionali;
e) le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni;
f) le società partecipate degli enti di cui ai commi 1 e 2 che si occupano di tecnologie informatiche e telecomunicazioni;
g) i soggetti del servizio socio-sanitario regionale.
4. La direzione tecnico-operativa di cui all’articolo 18, predispone le convenzioni di adesione alla RTRT e gli eventuali accordi attuativi su progetti specifici ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Convenzioni ed accordi definiscono l’organizzazione e le modalità della collaborazione tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 3 per l’attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge.

5. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione della RTRT, costituenti servizio di interessi generale ai sensi dell’articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.
Articolo 18
Organizzazione e funzioni della RTRT. Commissione statistica regionale
1.
Sono organi della RTRT:
a) l’assemblea;
b) la direzione tecnico-operativa (DTO);
c) la segreteria.
2.
L’assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti alla RTRT. L’assemblea svolge i seguenti compiti:
a) approva annualmente il documento di linee di indirizzo della RTRT che individua le esigenze comuni in termini di infrastrutture e servizi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dei soggetti della RTRT; il documento è recepito dalla Giunta regionale per l’aggiornamento dell’ADT di cui all’articolo 14;
b) funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della stessa;
c) può istituire presso la direzione tecnico-operativa un osservatorio degli utenti, al fine di favorire l’efficacia dei servizi digitali e promuovere la partecipazione dei cittadini;
d) disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza dei componenti.
3.
La direzione tecnico-operativa:
a) è presieduta dal responsabile transizione digitale (RTD) di Regione Toscana con compiti di coordinamento e di presentazione, all’assemblea della RTRT, del documento di linee di indirizzo della RTRT stessa;
b) è composta dai responsabili tecnici indicati dai soggetti che costituiscono la RTRT e dal responsabile tecnico individuato dal Consorzio Metis. Per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’
articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005 , il rappresentante tecnico coincide con il RTD;

c) predispone il documento di linee di indirizzo della RTRT, che è presentato all’assemblea della RTRT a cura del RTD della Regione;
d) predispone lo schema di convenzione di cui all’articolo 17, comma 4;
e) può istituire gruppi di lavoro, anche temporanei, in relazione a specifiche progettualità o argomenti di comune interesse. Ai gruppi di lavoro possono candidarsi a partecipare rappresentanti o referenti indicati dagli enti aderenti alla RTRT.
4. La direzione presso cui opera il RTD della Regione assicura le funzioni di segreteria della RTRT con compiti di supporto tecnico e organizzativo, anche mediante eventuale collaborazione dei soggetti pubblici della Rete ed eventuale comando di personale.
5.
La Commissione statistica regionale è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dall’assemblea della RTRT, che ne disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione su
proposta della DTO. La Commissione statistica:
a) coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell’ambito della Rete;
b) predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del piano di attività annuale della Rete.
6. La partecipazione e le attività di cui al presente articolo sono svolte a titolo gratuito e senza oneri.
Articolo 19
Consorzio Metis
1.
La Regione mantiene la partecipazione al consorzio Metis cui ha aderito ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018–2020), alle seguenti condizioni:
a) totale ed esclusivo capitale pubblico;
b) svolgimento, anche in via non esclusiva, di servizi strumentali agli enti consorziati nella materia di cui alla presente legge. Per le materie relative all’innovazione digitale, oggetto della presente legge ed afferenti al settore sanitario e della salute, l’ambito di attività del consorzio Metis è regolato dalla l.r. 40/2005 per ciò che riguarda i rapporti con le aziende sanitarie e l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR).
2.
La partecipazione da parte della Regione al Consorzio Metis è subordinata:
a) alla condizione che lo statuto:
1) preveda che la Regione eserciti il controllo sul consorzio Metis, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d’intesa tra la Regione, gli enti pubblici e gli altri soggetti soci, degli indirizzi da imprimere all’azione del consorzio Metis, nonché delle modalità di verifica dei risultati;
2) stabilisca le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli altri soggetti aderenti, attribuite all’assemblea del consorzio Metis stesso;
b) alla condizione che l’oggetto del Consorzio Metis preveda:
1) gli ambiti strategici dell’innovazione digitale in Toscana di cui all’articolo 7, comma 1;
2) la sperimentazione di tecnologie innovative e relative applicazioni.
3. La Giunta regionale, effettuata la verifica delle condizioni di cui al comma 2, conferma la partecipazione al consorzio Metis di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e nel rispetto del
d.lgs. 82/2005 , può conferire al consorzio Metis, o trasferire ad esso, beni o complessi o universalità di beni, sia mobili, sia immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Articolo 20
Rapporti con il consorzio Metis
1. La Regione e gli enti che sono consorziati al consorzio Metis regolano i rapporti con il consorzio stesso tramite apposita convenzione.
CAPO III
Sistema informativo regionale
Articolo 21
Sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR è il sistema unitario del patrimonio informativo della Regione e degli enti dipendenti, finalizzato a garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati. Il SIR costituisce lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università degli studi e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.
2. Il SIR è disciplinato dall’insieme delle regole tecniche europee, nazionali e regionali che garantiscono l’interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all’interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l’infrastruttura di rete regionale.
3.
La direzione competente della Giunta regionale coordina il SIR con l’obiettivo di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi e dei dati attraverso l’infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l’aggiornamento e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono ed inoltre:
a) definisce gli standard di riferimento;
b) valorizza le risorse informative regionali;
c) garantisce lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in base a criteri di unificazione dei punti di accesso ai servizi, di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica.
4.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione opera affinché il SIR:
a) sia conformato per ottenere e utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, nonché per le funzioni inerenti all’assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
b) valorizzi le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisca l’interoperabilità con i sistemi informativi statali.
5. Tra le funzioni inerenti all’assolvimento degli obblighi di informazione di cui al comma 4, lettera a), sono comprese quelle statistiche disciplinate dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale).
Articolo 22
Organizzazione del SIR
1.
La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, il funzionamento del SIR definendo:
a) il modello di governance, organizzativo, architetturale;
b) la ripartizione delle competenze fra le direzioni della Giunta regionale e gli altri soggetti che costituiscono il SIR.
2. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la Regione può promuovere attività formative per il personale anche all'interno della RTRT nell’ambito delle risorse previste per la formazione del personale regionale.
3. La Regione e gli enti dipendenti non implementano sistemi informativi ulteriori quando è possibile l’uso o l’ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti nell’ambito del SIR.
CAPO IV
Disposizioni attuative e strumenti di innovazione
Articolo 23
Amministrazione digitale in Toscana
1. La competente direzione della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all’attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all’articolo 1, in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Articolo 24
Convenzioni e centri di competenza
1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, con finalità di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione.
2. I centri di competenza di cui al comma 1 perseguono altresì obiettivi di verifica metodologica e scientifica di metodi, modelli, soluzioni e piattaforme rispetto alla normativa europea, nazionale e allo stato dell’arte della ricerca in materia.
Articolo 25
Regulatory sandboxes
1. Per “regulatory sandboxes” si intendono quadri controllati istituiti da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione e per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare.
2. Negli ambiti di propria competenza, nel rispetto delle competenze statali e in raccordo con le competenti autorità nazionali, la Regione può implementare regulatory sandboxes come strumento di studio e sperimentazione di processi e tecnologie in ambiti particolarmente innovativi, tra i quali l’IA e la cybersicurezza, laddove non vietato da norme europee o nazionali.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva le linee guida per disciplinare i principi e le modalità di conduzione delle sperimentazioni di cui al comma 1.
CAPO V
Istituzione del sistema statistico regionale. Modifiche alla l.r. 54/2009
Articolo 26
Modifiche al titolo della l.r. 54/2009
1. Nel titolo della l.r. 54/2009 le parole: “
del sistema informativo e
” e le parole: “
Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza
”, sono soppresse.Articolo 27
Modifiche al preambolo della l.r. 54/2009
1.
Il preambolo della l.r. 54/2009 è così modificato:
a) nei "
visto
":1) le parole: “
Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
”;2) le parole: “
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )”
;

3) dopo le parole: “
Visto il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )
”, sono aggiunte le seguenti: “


Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”;
4) dopo le parole: “
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”, sono aggiunte le seguenti: “
Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );
”.b) nei "
considerato
":1) sono abrogati i numeri da 1 a 12;
2) al numero 13 le parole: “
coordinandosi con sistema informativo regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
coordinato con il sistema informativo regionale di cui alla l.r. 57/2024
”;3) dopo il numero 13 è inserito il seguente:
“
13 bis: “la legge specifica e dettaglia le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, nel rispetto ed in attuazione del
d.lgs. 322/1989 .
”.
Articolo 28
Ordinamento del sistema statistico regionale. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 54/2009
1. All’articolo 28, comma 2, della l.r. 54/2009 le parole: “
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ).
”.Articolo 29
Organizzazione dell’attività statistica della Regione. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 54/2009
1. L’articolo 31 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 31 - Organizzazione dell’attività statistica della Regione
1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’
articolo 5 del d.lgs. 322/1989 , sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e, oltre alle funzioni di cui all'
articolo 6, comma 1, del d.lgs. 322/1989 :

a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone ed aggiorna il programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del sistema statistico nazionale (SISTAN);
e) cura i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il raccordo con le istituzioni e le altre autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
h) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, al SISTAR di cui all'articolo 28;
i) svolge funzioni di raccordo con il SISTAR di cui all'articolo 28, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
j) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le
relative strutture organizzative;
k) provvede all’applicazione di metodologie statistiche di campionamento a supporto del sistema dei controlli di competenza regionale e a supporto delle funzioni di audit;
l) realizza indagini statistiche rilevanti per le esigenze conoscitive dell’amministrazione regionale qualora i dati di interesse non siano disponibili presso il SISTAN;
m) esercita le azioni idonee a ottenere e trattare in modo disaggregato per genere, ove possibile, i dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi informativi disciplinati dalla presente legge;
n) approfondisce e studia i risultati delle rilevazioni previste nel PSN e PSR, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e con le università degli studi toscane;
o) pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
p) partecipa alla definizione e allo sviluppo del SISTAR e dei vari osservatori regionali.
3. La Giunta regionale approva il PSR ed i relativi aggiornamenti. Il PSR:
a) pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione;
b) è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente;
c) identifica le attività statistiche obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 33.
4. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
d.lgs. 196/2003 , il dirigente preposto all'Ufficio regionale di statistica agisce in qualità di delegato del titolare per il trattamento dei dati personali per gli scopi statistici previsti nel PSR.
”.
Articolo 30
Obbligo di fornire dati statistici. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 54/2009
1. L’articolo 33 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:
“
Articolo 33 - Obbligo di fornire i dati statistici
1. Fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989 , le pubbliche amministrazioni, gli enti ed organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, forniscono i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni concernenti:

a) le informazioni statistiche ufficiali delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidati al SISTAR;
b) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando, in via generale, modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui al comma 1 aventi ad oggetto di indagine i settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali previsti dalla l.r. 57/2024 , nonché i relativi atti attuativi della Giunta regionale, possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
”.CAPO VI
Disposizioni finali
Articolo 31
Abrogazioni
1.
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
Articolo 32
Clausola di neutralità finanziaria
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio regionale come segue:
a) euro 12.197.362,12 per l’anno 2024, euro 11.445.750,17 per l’anno 2025 ed euro 11.943.066,75 per l’anno 2026, disponibili nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;
b) euro 3.543.167,25 per l’anno 2024, euro 4.079.457,75 per l’anno 2025, euro 3.354.640,30 per l’anno 2026, disponibili nell’ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026;
c) euro 8.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, disponibili nell’ambito della Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;
d) euro 590.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, disponibili nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.