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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 29
Organizzazione dell’attività statistica della Regione. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 54/2009
1. L’articolo 31 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Organizzazione dell’attività statistica della Regione
1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 322/1989 , sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e, oltre alle funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 6, comma 1, del d.lgs. 322/1989 :
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone ed aggiorna il programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del sistema statistico nazionale (SISTAN);
e) cura i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il raccordo con le istituzioni e le altre autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
h) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, al SISTAR di cui all'articolo 28;
i) svolge funzioni di raccordo con il SISTAR di cui all'articolo 28, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
j) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le
relative strutture organizzative;
k) provvede all’applicazione di metodologie statistiche di campionamento a supporto del sistema dei controlli di competenza regionale e a supporto delle funzioni di audit;
l) realizza indagini statistiche rilevanti per le esigenze conoscitive dell’amministrazione regionale qualora i dati di interesse non siano disponibili presso il SISTAN;
m) esercita le azioni idonee a ottenere e trattare in modo disaggregato per genere, ove possibile, i dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi informativi disciplinati dalla presente legge;
n) approfondisce e studia i risultati delle rilevazioni previste nel PSN e PSR, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e con le università degli studi toscane;
o) pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
p) partecipa alla definizione e allo sviluppo del SISTAR e dei vari osservatori regionali.
3. La Giunta regionale approva il PSR ed i relativi aggiornamenti. Il PSR:
a) pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione;
b) è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente;
c) identifica le attività statistiche obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 33.
4. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del Sito esternod.lgs. 196/2003 , il dirigente preposto all'Ufficio regionale di statistica agisce in qualità di delegato del titolare per il trattamento dei dati personali per gli scopi statistici previsti nel PSR.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.