Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera r), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 62 dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abroga il regolamento (UE) 2013/526 (regolamento sulla cybersicurezza);
Visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
Visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati);
Vista la direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), che definisce la strategia cyber dell’Unione europea, predisponendo adeguate risposte coordinate e innovative da parte di tutti gli stati membri per garantire la continuità dei servizi digitali in caso di incidenti di sicurezza;
Vista la decisione 2022/2481/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, finalizzata a conseguire una serie di obiettivi digitali vincolanti, nei settori delle competenze digitali, delle infrastrutture digitali, della digitalizzazione delle imprese, della digitalizzazione dei servizi pubblici;
Vista la direttiva 2022/2557/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e in particolare la definizione di cui all’articolo 3 (sistema di intelligenza artificiale);
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 aprile 2016, n. 179 (Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020. Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione);
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni del 21 aprile 2021, n. 205 (Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale);
Visto il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 );Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);Visto il
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziarie), convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 ;Vista la
legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);Vista la
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in particolare l’articolo 1, comma 402;Visto il
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 26;Visto il
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);Vista la
legge 28 giugno 2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici);Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e il loro riutilizzo);
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I:
1. La comunicazione della Commissione europea del 19 aprile 2016, n. 179, ha fissato i principi di base cui ispirare l’azione per l’e-government e, in particolare, il libero accesso ai dati ed ai servizi delle amministrazioni pubbliche, propedeutici ad un effettivo coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, nonché la interoperabilità delle varie banche dati delle pubbliche amministrazioni da intendersi come la capacità delle singole componenti del sistema pubblica amministrazione di interagire e dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, affinché vengano erogati “servizi pubblici end-to-end senza frontiere il più possibile personalizzati ed intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell’Unione europea (UE)”;
2. L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) costituisce una leva essenziale per la semplificazione e la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi, promuovendo un maggiore coordinamento delle competenze;
3. Lo Stato opera per la digitalizzazione dei processi amministrativi e l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione mediante il
d.lgs. 85/2005 e semplifica le comunicazioni fra pubbliche amministrazioni e i cittadini con il servizio di notifiche digitali di cui all’
articolo 26 del d.l. 76/2020 convertito dalla
l. 120/2020 ;4. La diffusione delle TIC è funzionale alla realizzazione del modello di “open government”, in base al quale l’esercizio del potere pubblico si ispira a totale apertura e trasparenza, favorendo la massima partecipazione dei cittadini e garantendo al tempo stesso maggiori margini di controllo sul risultato finale, sull’operato della pubblica amministrazione e la collaborazione interistituzionale quale volano di efficienza dell’azione complessiva dell’amministrazione;
5. La presente legge è in linea con l’
articolo 14 del d.lgs. 82/2005 sui rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, promuovendo intese e accordi, adottando, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale, realizzando un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;6. La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”), la individuato principi e criteri guida per lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, per la valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico e per la promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale, al fine di favorire l’interazione e la cooperazione, e previsto l’istituzione di una rete telematica regionale Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento delle autonomie locali e di cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati;
7. La l.r. 54/2009 ha valorizzato il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplinato la diffusione di dati pubblici, di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d’autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all’apertura e al riutilizzo dei dati;
8. La l.r. 40/2009 ha realizzato una significativa semplificazione amministrativa e trasparenza nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, individuando nello sportello unico delle attività produttive (SUAP) l’interlocutore privilegiato per le imprese prevedendo un sito istituzionale regionale idoneo a fornire informazioni semplici e trasparenti in ordine alle possibilità di insediamento di attività produttive sul territorio e ai relativi procedimenti amministrativi;
9. È necessario unificare in un unico atto normativo la l.r. 1/2004 e le parti ad essa collegate della l.r. 54/2009 , al fine di razionalizzarle e renderle organiche garantendo un adeguamento al contesto normativo, alle mutate esigenze dei cittadini e delle imprese e alla conseguente necessità di innovazione a sostegno della competitività e della trasformazione digitale per una pubblica amministrazione più accessibile ed efficiente, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche che assicurino l’interoperabilità dei sistemi informativi e, più in generale, tramite la riorganizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e la loro digitalizzazione;
10. È necessario rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), riducendo il divario digitale all’accesso effettivo ai servizi ed alle tecnologie dell’informazione, per coloro che, per ragioni di disabilità, disagio economico e sociale, diversità culturale, localizzazione territoriale, ne risultano esclusi;
11. È necessario definire le modalità di azione della Regione per promuovere un costante potenziamento della sicurezza dei dati e dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni toscane nonché, per il presidio degli ambiti strategici, in attuazione della normativa europea e nazionale;
12. È necessario che la Regione, nel quadro della normativa europea di attuazione e di riferimento, persegua i seguenti obiettivi:
a) effettivo esercizio dei diritti alla cittadinanza digitale, al fine di favorire la fruizione, anche in termini di inclusione, dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla pubblica amministrazione, nonché la partecipazione responsabile alle attività sociali e civiche della collettività;
b) realizzazione personale e professionale dei cittadini tramite la formazione e l’aggiornamento sulle tecnologie digitali;
c) promozione delle forme di cittadinanza attiva e partecipativa in attuazione delle disposizioni della normativa regionale in materia;
d) progressiva eliminazione del divario digitale rimuovendo gli eventuali ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni su tutto il territorio regionale;
e) attuazione dell’amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell’ambito del sistema informativo regionale (SIR), secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze;
f) sviluppo di servizi digitali rispettoso dei principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, chiarezza di linguaggio e semplicità di consultazione, per garantire la partecipazione e l’accesso ai sistemi informativi da parte di tutti i soggetti interessati ed alle persone con disabilità;
g) resilienza, capacità operativa di prevenzione, dissuasione e risposta ad attacchi e incidenti informatici, cooperazione fra le autorità nazionali deputate alla cybersicurezza e gli enti pubblici e privati del territorio toscano, garantendo al contempo la protezione del cyberspazio afferente alle realtà toscane e la protezione dei dati personali in linea con la realizzazione degli obiettivi delle “strategie cloud” europea e italiana e delle “strategie cybersicurezza” europea e italiana;
h) semplicità e unitarietà dell’azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni;
i) riuso di software tra pubbliche amministrazioni e rimozione di barriere derivanti dall’utilizzo di formati non standardizzati nella realizzazione di programmi e piattaforme, promuovendo adozione di tecnologie cloud e la fruizione in modalità “a servizi” al fine di incentivare la competitività e la trasparenza del mercato;
j) promozione della fruizione e riutilizzo dei dati e dell’accesso ai documenti informatici che costituiscono il patrimonio informativo regionale, da parte delle amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati, alle condizioni fissate dall’ordinamento e senza oneri per gli utilizzatori, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
k) promozione, coerentemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, della sostenibilità digitale nei progetti di trasformazione digitale che possano avere un impatto significativo sull’ambiente, sull’economia, sulla salute, sulla società e sui diritti umani.
13. È opportuno consolidare l’opera, intrapresa dalla Regione a partire dalla l.r. 19/2015 , di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza e diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e di disciplina della diffusione di dati pubblici di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico ambientale, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia di dati di apertura e riutilizzo dei dati, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d’autore, alle particolari norme che pongono limitazioni ed esclusioni.
Per quanto concerne il capo II:
14. È opportuno individuare nel Consorzio Metis, soggetto “in house” già esistente e operante sia per la Regione Toscana, sia per il servizio sanitario regionale (SSR), in ambiti che includono l'innovazione digitale e la transizione digitale, il punto di riferimento operativo per coadiuvare la Regione Toscana, il SSR e, in prospettiva, tutto il territorio toscano nel presidio degli ambiti strategici, nonché come possibile soggetto di riferimento a disposizione della Regione e del territorio al fine di garantire un presidio strutturato e costante nella transizione digitale della Toscana, in raccordo costante con le strutture regionali che ne forniscono gli indirizzi per quanto di competenza;
15. È necessario confermare, rafforzare e rinnovare la comunità di enti afferenti alla RTRT, riprendendone gli elementi costituenti definiti con l.r. 1/2004 , raccordandola maggiormente con l'agenda digitale della Regione Toscana (ADT), nonché inserendo il Consorzio Metis fra i soggetti operanti nell'ambito della direzione tecnico operativa della RTRT;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

