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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

CAPO V
Istituzione del sistema statistico regionale. Modifiche alla l.r. 54/2009
Articolo 26
Modifiche al titolo della l.r. 54/2009
1. Nel titolo della l.r. 54/2009 le parole: “
del sistema informativo e
” e le parole: “
Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza
”, sono soppresse.
Articolo 27
Modifiche al preambolo della l.r. 54/2009
1. Il preambolo della l.r. 54/2009 è così modificato:
a) nei "
visto
":
1) le parole: “
Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
”;
2) le parole: “
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )”
;
3) dopo le parole: “
Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )
”, sono aggiunte le seguenti: “
Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”;
4) dopo le parole: “
Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”, sono aggiunte le seguenti: “
Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );
”.
b) nei "
considerato
":
1) sono abrogati i numeri da 1 a 12;
2) al numero 13 le parole: “
coordinandosi con sistema informativo regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
coordinato con il sistema informativo regionale di cui alla l.r. 57/2024
”;
3) dopo il numero 13 è inserito il seguente:
13 bis: “la legge specifica e dettaglia le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, nel rispetto ed in attuazione del Sito esternod.lgs. 322/1989 .
”.
Articolo 28
Ordinamento del sistema statistico regionale. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 54/2009
1. All’articolo 28, comma 2, della l.r. 54/2009 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ).
”.
Articolo 29
Organizzazione dell’attività statistica della Regione. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 54/2009
1. L’articolo 31 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Organizzazione dell’attività statistica della Regione
1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 322/1989 , sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e, oltre alle funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 6, comma 1, del d.lgs. 322/1989 :
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone ed aggiorna il programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del sistema statistico nazionale (SISTAN);
e) cura i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il raccordo con le istituzioni e le altre autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
h) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, al SISTAR di cui all'articolo 28;
i) svolge funzioni di raccordo con il SISTAR di cui all'articolo 28, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
j) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le
relative strutture organizzative;
k) provvede all’applicazione di metodologie statistiche di campionamento a supporto del sistema dei controlli di competenza regionale e a supporto delle funzioni di audit;
l) realizza indagini statistiche rilevanti per le esigenze conoscitive dell’amministrazione regionale qualora i dati di interesse non siano disponibili presso il SISTAN;
m) esercita le azioni idonee a ottenere e trattare in modo disaggregato per genere, ove possibile, i dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi informativi disciplinati dalla presente legge;
n) approfondisce e studia i risultati delle rilevazioni previste nel PSN e PSR, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e con le università degli studi toscane;
o) pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
p) partecipa alla definizione e allo sviluppo del SISTAR e dei vari osservatori regionali.
3. La Giunta regionale approva il PSR ed i relativi aggiornamenti. Il PSR:
a) pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione;
b) è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente;
c) identifica le attività statistiche obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 33.
4. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del Sito esternod.lgs. 196/2003 , il dirigente preposto all'Ufficio regionale di statistica agisce in qualità di delegato del titolare per il trattamento dei dati personali per gli scopi statistici previsti nel PSR.
”.
Articolo 30
Obbligo di fornire dati statistici. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 54/2009
1. L’articolo 33 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:
Articolo 33 - Obbligo di fornire i dati statistici
1. Fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989 , le pubbliche amministrazioni, gli enti ed organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, forniscono i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni concernenti:
a) le informazioni statistiche ufficiali delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidati al SISTAR;
b) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando, in via generale, modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui al comma 1 aventi ad oggetto di indagine i settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali previsti dalla l.r. 57/2024 , nonché i relativi atti attuativi della Giunta regionale, possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.