Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024
CAPO IV
Disposizioni attuative e strumenti di innovazione
Articolo 23
Amministrazione digitale in Toscana
1. La competente direzione della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all’attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all’articolo 1, in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Articolo 24
Convenzioni e centri di competenza
1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, con finalità di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione.
2. I centri di competenza di cui al comma 1 perseguono altresì obiettivi di verifica metodologica e scientifica di metodi, modelli, soluzioni e piattaforme rispetto alla normativa europea, nazionale e allo stato dell’arte della ricerca in materia.
Articolo 25
Regulatory sandboxes
1. Per “regulatory sandboxes” si intendono quadri controllati istituiti da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione e per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare.
2. Negli ambiti di propria competenza, nel rispetto delle competenze statali e in raccordo con le competenti autorità nazionali, la Regione può implementare regulatory sandboxes come strumento di studio e sperimentazione di processi e tecnologie in ambiti particolarmente innovativi, tra i quali l’IA e la cybersicurezza, laddove non vietato da norme europee o nazionali.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva le linee guida per disciplinare i principi e le modalità di conduzione delle sperimentazioni di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

