Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024
CAPO III
Sistema informativo regionale
Articolo 21
Sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR è il sistema unitario del patrimonio informativo della Regione e degli enti dipendenti, finalizzato a garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati. Il SIR costituisce lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università degli studi e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.
2. Il SIR è disciplinato dall’insieme delle regole tecniche europee, nazionali e regionali che garantiscono l’interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all’interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l’infrastruttura di rete regionale.
3.
La direzione competente della Giunta regionale coordina il SIR con l’obiettivo di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi e dei dati attraverso l’infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l’aggiornamento e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono ed inoltre:
a) definisce gli standard di riferimento;
b) valorizza le risorse informative regionali;
c) garantisce lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in base a criteri di unificazione dei punti di accesso ai servizi, di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica.
4.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione opera affinché il SIR:
a) sia conformato per ottenere e utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, nonché per le funzioni inerenti all’assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
b) valorizzi le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisca l’interoperabilità con i sistemi informativi statali.
5. Tra le funzioni inerenti all’assolvimento degli obblighi di informazione di cui al comma 4, lettera a), sono comprese quelle statistiche disciplinate dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale).
Articolo 22
Organizzazione del SIR
1.
La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, il funzionamento del SIR definendo:
a) il modello di governance, organizzativo, architetturale;
b) la ripartizione delle competenze fra le direzioni della Giunta regionale e gli altri soggetti che costituiscono il SIR.
2. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la Regione può promuovere attività formative per il personale anche all'interno della RTRT nell’ambito delle risorse previste per la formazione del personale regionale.
3. La Regione e gli enti dipendenti non implementano sistemi informativi ulteriori quando è possibile l’uso o l’ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti nell’ambito del SIR.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

