Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024
CAPO II
Rete telematica della Regione Toscana, governance e strumenti dell’innovazione digitale
Articolo 17
Rete telematica regionale toscana (RTRT)
1.
La RTRT è un modello organizzativo, comunità e forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali ed altri soggetti, fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione di infrastrutture digitali comuni, capace di produrre e sostenere processi di innovazione digitale. La RTRT è composta dalla Regione e dai seguenti soggetti:
a) gli enti, aziende, ed agenzie regionali e altri organismi pubblici dipendenti, incluse le società in house della Regione;
b) gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e gli enti e aziende del servizio socio-sanitario regionale.
2.
Partecipano alla RTRT, mediante convenzione di adesione alla rete, i seguenti enti toscani:
a) la Città metropolitana di Firenze;
b) le province;
c) i comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni.
3.
La Giunta regionale può prevedere forme particolari di partecipazione alla RTRT per i seguenti soggetti della Toscana:
a) le università degli studi e gli enti di ricerca;
b) le amministrazioni periferiche dello Stato, previo accordo;
c) le società in house e le aziende di servizi pubblici locali;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e le altre autonomie funzionali;
e) le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni;
f) le società partecipate degli enti di cui ai commi 1 e 2 che si occupano di tecnologie informatiche e telecomunicazioni;
g) i soggetti del servizio socio-sanitario regionale.
4. La direzione tecnico-operativa di cui all’articolo 18, predispone le convenzioni di adesione alla RTRT e gli eventuali accordi attuativi su progetti specifici ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Convenzioni ed accordi definiscono l’organizzazione e le modalità della collaborazione tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 3 per l’attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge.
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Convenzioni ed accordi definiscono l’organizzazione e le modalità della collaborazione tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 3 per l’attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge.5. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione della RTRT, costituenti servizio di interessi generale ai sensi dell’articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.
Articolo 18
Organizzazione e funzioni della RTRT. Commissione statistica regionale
1.
Sono organi della RTRT:
a) l’assemblea;
b) la direzione tecnico-operativa (DTO);
c) la segreteria.
2.
L’assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti alla RTRT. L’assemblea svolge i seguenti compiti:
a) approva annualmente il documento di linee di indirizzo della RTRT che individua le esigenze comuni in termini di infrastrutture e servizi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dei soggetti della RTRT; il documento è recepito dalla Giunta regionale per l’aggiornamento dell’ADT di cui all’articolo 14;
b) funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della stessa;
c) può istituire presso la direzione tecnico-operativa un osservatorio degli utenti, al fine di favorire l’efficacia dei servizi digitali e promuovere la partecipazione dei cittadini;
d) disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza dei componenti.
3.
La direzione tecnico-operativa:
a) è presieduta dal responsabile transizione digitale (RTD) di Regione Toscana con compiti di coordinamento e di presentazione, all’assemblea della RTRT, del documento di linee di indirizzo della RTRT stessa;
b) è composta dai responsabili tecnici indicati dai soggetti che costituiscono la RTRT e dal responsabile tecnico individuato dal Consorzio Metis. Per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’
articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005 , il rappresentante tecnico coincide con il RTD;
articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005 , il rappresentante tecnico coincide con il RTD;c) predispone il documento di linee di indirizzo della RTRT, che è presentato all’assemblea della RTRT a cura del RTD della Regione;
d) predispone lo schema di convenzione di cui all’articolo 17, comma 4;
e) può istituire gruppi di lavoro, anche temporanei, in relazione a specifiche progettualità o argomenti di comune interesse. Ai gruppi di lavoro possono candidarsi a partecipare rappresentanti o referenti indicati dagli enti aderenti alla RTRT.
4. La direzione presso cui opera il RTD della Regione assicura le funzioni di segreteria della RTRT con compiti di supporto tecnico e organizzativo, anche mediante eventuale collaborazione dei soggetti pubblici della Rete ed eventuale comando di personale.
5.
La Commissione statistica regionale è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dall’assemblea della RTRT, che ne disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione su
proposta della DTO. La Commissione statistica:
a) coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell’ambito della Rete;
b) predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del piano di attività annuale della Rete.
6. La partecipazione e le attività di cui al presente articolo sono svolte a titolo gratuito e senza oneri.
Articolo 19
Consorzio Metis
1.
La Regione mantiene la partecipazione al consorzio Metis cui ha aderito ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018–2020), alle seguenti condizioni:
a) totale ed esclusivo capitale pubblico;
b) svolgimento, anche in via non esclusiva, di servizi strumentali agli enti consorziati nella materia di cui alla presente legge. Per le materie relative all’innovazione digitale, oggetto della presente legge ed afferenti al settore sanitario e della salute, l’ambito di attività del consorzio Metis è regolato dalla l.r. 40/2005 per ciò che riguarda i rapporti con le aziende sanitarie e l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR).
2.
La partecipazione da parte della Regione al Consorzio Metis è subordinata:
a) alla condizione che lo statuto:
1) preveda che la Regione eserciti il controllo sul consorzio Metis, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d’intesa tra la Regione, gli enti pubblici e gli altri soggetti soci, degli indirizzi da imprimere all’azione del consorzio Metis, nonché delle modalità di verifica dei risultati;
2) stabilisca le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli altri soggetti aderenti, attribuite all’assemblea del consorzio Metis stesso;
b) alla condizione che l’oggetto del Consorzio Metis preveda:
1) gli ambiti strategici dell’innovazione digitale in Toscana di cui all’articolo 7, comma 1;
2) la sperimentazione di tecnologie innovative e relative applicazioni.
3. La Giunta regionale, effettuata la verifica delle condizioni di cui al comma 2, conferma la partecipazione al consorzio Metis di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e nel rispetto del
d.lgs. 82/2005 , può conferire al consorzio Metis, o trasferire ad esso, beni o complessi o universalità di beni, sia mobili, sia immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
d.lgs. 82/2005 , può conferire al consorzio Metis, o trasferire ad esso, beni o complessi o universalità di beni, sia mobili, sia immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.Articolo 20
Rapporti con il consorzio Metis
1. La Regione e gli enti che sono consorziati al consorzio Metis regolano i rapporti con il consorzio stesso tramite apposita convenzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

