Menù di navigazione

Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 9
Governance dei dati
1. La Regione promuove azioni di sviluppo di competenze e di tecnologie di elaborazione dati al fine di migliorare le decisioni, il monitoraggio ed il governo del territorio e delle azioni della amministrazione pubblica in Toscana.
2. La governance dei dati si esplica per il tramite di indirizzi operativi e linee guida da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, e per mezzo di un ecosistema di basamenti informativi esposti in modalità “as a service” ossia erogati da piattaforme regionali in tecnologia cloud, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica e tutela dei dati personali, nonché dell’uso dell’intelligenza artificiale secondo i principi di cui all’articolo 7. La governance dei dati territoriali e relativi servizi dati è disciplinata dagli articoli da 54 bis a 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e relativo regolamento attuativo del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.
3. Le basi di dati regionali e gli applicativi che le utilizzano, individuati nel modo previsto dall’Sito esternoarticolo 24 quater, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziarie), includono altresì le banche dati territoriali di cui all’Sito esternoarticolo 59 del d.lgs. 82/2005 e alla l.r. 65/2014 .
4. La Regione promuove intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR e nei sistemi informativi degli enti aderenti a RTRT dei flussi informativi a scala nazionale e per l’utilizzo dei dati su scala regionale.
5. La Regione interviene con progetti mirati all’accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all’eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati. A tal fine promuove intese istituzionali con gli enti locali e con altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedano ruoli specifici, modalità di gestione dei sistemi e dei flussi informativi, modalità di fruizione delle informazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.