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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 4
Principi
1. Nel perseguimento delle finalità della presente legge la Regione e i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, operano conformandosi agli obiettivi indicati nel preambolo ed ai seguenti principi e criteri guida:
a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge, e promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l’interazione e la cooperazione, e per assicurare, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione e salvaguardando l’autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;
b) valorizzazione delle aggregazioni di soggetti pubblici costituite su base tematica o territoriale, quali le unioni di comuni o le forme di esercizio associato delle gestioni, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
c) utilizzo di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;
d) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di criptazione e di adeguate misure di protezione;
e) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
f) valorizzazione della interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;
g) promozione della cittadinanza digitale favorendo la fruizione, anche in termini di inclusione, dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla pubblica amministrazione;
h) promozione della cultura e delle competenze digitali e dell'uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, anche attraverso la valorizzazione di centri di facilitazione digitale e di contatto con i cittadini;
i) promozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l’usabilità dei sistemi informativi;
j) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.