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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 3
Definizioni
1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) centri di facilitazione digitale: spazi attivati in collaborazione fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti del Terzo settore, costituiti su tutto il territorio regionale al fine di ridurre la percentuale di popolazione a rischio di esclusione digitale “digital divide” e fornire ai cittadini supporto e formazione per l’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione e del settore privato;
b) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, anche in relazione al sistema pubblico di connettività, le comunicazioni, l’identificazione e l’accesso fra i sistemi informativi e dei soggetti aderenti e utilizzatori di tale infrastruttura;
c) agenda digitale della Toscana (ADT): documento con il quale la Regione definisce azioni atte a promuovere l’economia digitale nel proprio territorio;
d) cittadinanza digitale: insieme di diritti e doveri che ha lo scopo di semplificare il rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese consentendogli di partecipare alla vita sociale attraverso mezzi e strumenti digitali;
e) sportello digitale unico: strumento per un facile accesso dei cittadini e delle imprese europee a informazioni di alta qualità e procedure online efficienti basate sul principio “once only”;
f) governance dei dati: insieme di processi, ruoli, linee di condotta, standard e indicatori finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente delle informazioni, che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la definizione di processi e responsabilità che assicurano la qualità e la sicurezza dei dati impiegati all'interno di un'organizzazione aziendale o di una pubblica amministrazione, e l’individuazione di soggetti chiamati a intraprendere determinate azioni, i dati coinvolti, le modalità di svolgimento e i profili di responsabilità;
g) sistema informativo regionale (SIR): l’insieme di servizi digitali e basi di dati che costituiscono il patrimonio informativo della Regione, degli enti dipendenti e delle agenzie a supporto delle funzioni di governo e amministrazione, senza pregiudizio delle competenze di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati;
h) lock-in tecnologico: fenomeno per il quale gli utenti sono resi dipendenti da un prodotto o servizio digitale specifico, rendendo difficile il passaggio a un’alternativa, con ricadute negative in termini di ostacolo significativo all’innovazione e alla libertà digitale;
i) infrastrutture digitali e datacenter: infrastrutture digitali e datacenter gestite da Regione Toscana che implementano tecnologie “cloud” e rispondono ai criteri di sicurezza definiti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e costituiscono articolazione territoriale del sistema pubblico di connettività;
j) sistema di intelligenza artificiale (sistema IA): ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), cosiddetto “AI Act”, e, in particolare, la definizione di cui all’articolo 3 (Sistema di intelligenza artificiale), il software sviluppato con una o più tecniche e approcci elencati nell'allegato I al regolamento e in grado, per un dato insieme di obiettivi definiti dall'uomo, di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.