Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57
Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024
Articolo 27
Modifiche al preambolo della l.r. 54/2009
1.
Il preambolo della l.r. 54/2009 è così modificato:
a) nei "
visto
":1) le parole: “
Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
”;2) le parole: “
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Visto il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )”
;
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )”3) dopo le parole: “
Visto il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )
”, sono aggiunte le seguenti: “
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 )Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)4) dopo le parole: “
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento “UE” 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
”, sono aggiunte le seguenti: “
Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 );
”.b) nei "
considerato
":1) sono abrogati i numeri da 1 a 12;
2) al numero 13 le parole: “
coordinandosi con sistema informativo regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
coordinato con il sistema informativo regionale di cui alla l.r. 57/2024
”;3) dopo il numero 13 è inserito il seguente:
“
13 bis: “la legge specifica e dettaglia le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, nel rispetto ed in attuazione del
d.lgs. 322/1989 .
”.
d.lgs. 322/1989 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

