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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 19
Consorzio Metis
1. La Regione mantiene la partecipazione al consorzio Metis cui ha aderito ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018–2020), alle seguenti condizioni:
a) totale ed esclusivo capitale pubblico;
b) svolgimento, anche in via non esclusiva, di servizi strumentali agli enti consorziati nella materia di cui alla presente legge. Per le materie relative all’innovazione digitale, oggetto della presente legge ed afferenti al settore sanitario e della salute, l’ambito di attività del consorzio Metis è regolato dalla l.r. 40/2005 per ciò che riguarda i rapporti con le aziende sanitarie e l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR).
2. La partecipazione da parte della Regione al Consorzio Metis è subordinata:
a) alla condizione che lo statuto:
1) preveda che la Regione eserciti il controllo sul consorzio Metis, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d’intesa tra la Regione, gli enti pubblici e gli altri soggetti soci, degli indirizzi da imprimere all’azione del consorzio Metis, nonché delle modalità di verifica dei risultati;
2) stabilisca le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli altri soggetti aderenti, attribuite all’assemblea del consorzio Metis stesso;
b) alla condizione che l’oggetto del Consorzio Metis preveda:
1) gli ambiti strategici dell’innovazione digitale in Toscana di cui all’articolo 7, comma 1;
2) la sperimentazione di tecnologie innovative e relative applicazioni.
3. La Giunta regionale, effettuata la verifica delle condizioni di cui al comma 2, conferma la partecipazione al consorzio Metis di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e nel rispetto del Sito esternod.lgs. 82/2005 , può conferire al consorzio Metis, o trasferire ad esso, beni o complessi o universalità di beni, sia mobili, sia immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.