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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 17
Rete telematica regionale toscana (RTRT)
1. La RTRT è un modello organizzativo, comunità e forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali ed altri soggetti, fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione di infrastrutture digitali comuni, capace di produrre e sostenere processi di innovazione digitale. La RTRT è composta dalla Regione e dai seguenti soggetti:
a) gli enti, aziende, ed agenzie regionali e altri organismi pubblici dipendenti, incluse le società in house della Regione;
b) gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e gli enti e aziende del servizio socio-sanitario regionale.
2. Partecipano alla RTRT, mediante convenzione di adesione alla rete, i seguenti enti toscani:
a) la Città metropolitana di Firenze;
b) le province;
c) i comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni.
3. La Giunta regionale può prevedere forme particolari di partecipazione alla RTRT per i seguenti soggetti della Toscana:
a) le università degli studi e gli enti di ricerca;
b) le amministrazioni periferiche dello Stato, previo accordo;
c) le società in house e le aziende di servizi pubblici locali;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e le altre autonomie funzionali;
e) le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni;
f) le società partecipate degli enti di cui ai commi 1 e 2 che si occupano di tecnologie informatiche e telecomunicazioni;
g) i soggetti del servizio socio-sanitario regionale.
4. La direzione tecnico-operativa di cui all’articolo 18, predispone le convenzioni di adesione alla RTRT e gli eventuali accordi attuativi su progetti specifici ai sensi della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Convenzioni ed accordi definiscono l’organizzazione e le modalità della collaborazione tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 3 per l’attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge.
5. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione della RTRT, costituenti servizio di interessi generale ai sensi dell’articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.