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Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57

Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 18 dicembre 2024

Articolo 16
Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana)
1. Del Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana) istituito sulla base di un accordo stipulato tra la Regione Toscana e l’ACN in qualità di autorità competente a livello nazionale in base alla direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), fanno parte la Regione Toscana e le aziende e gli enti del SSR così come definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. Il CSIRT Toscana, nei limiti di quanto definito dai propri atti costitutivi, esercita le seguenti competenze:
a) monitoraggio e analisi dei rischi e delle minacce cyber a livello regionale;
b) emissione di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati;
c) ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti cyber, veicolandole laddove previsto alle autorità nazionali competenti, l’analisi degli incidenti e la definizione di modalità di intervento e risposta;
d) interventi in caso di incidente;
e) analisi dinamica dei rischi e degli incidenti;
f) sensibilizzazione situazionale verso la sicurezza e resilienza cyber;
g) partecipazione alla rete degli CSIRT italiani;
h) ogni altra funzione conferita dall’ACN;
i) ogni altro compito individuato con la deliberazione di cui al comma 4, in conformità alla normativa di settore.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, disciplina l’organizzazione e il governo dello CSIRT Toscana, nonché le modalità di adesione allo stesso.
4. La Giunta regionale attua quanto previsto al comma 2 anche tramite il Consorzio Metis di cui all’articolo 19, e con l’eventuale apporto scientifico-tecnico delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.