Legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55
Misure per il contrasto alla povertà energetica.
Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 9 dicembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere n bis) e z), e l’articolo 11, dello Statuto;
Vista la risoluzione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”;
Vista la comunicazione COM/2019/640 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019, n. 640 “Il Green deal europeo”;
Vista la raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 “Normativa europea sul clima”;
Viste la raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione del 20 ottobre 2023 sulla povertà energetica;
Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);
Visto il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 ;Visto il
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233 ;Visto il
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);Vista la
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e, in particolare, l’articolo 1, comma 18;Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023 (Fondo nazionale reddito energetico);
Vista la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas (ARERA) 24 gennaio 2023, n. 13/2023/R/com (Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica delle classi di agevolazione dal 1° gennaio 2023);
Vista le legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
Visto il parere favorevole, con condizioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 luglio 2024;
Considerato quanto segue:
1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, europeo e nazionale introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;
2. Anche alla luce della raccomandazione 2020/1563/UE, della dir. 2023/1791/UE e della racc. (UE) 2023/2407/UE, è necessario contrastare il diffondersi della povertà energetica;
3. La povertà energetica, intesa quale situazione in cui le famiglie non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali, costituisce una criticità forte del tessuto sociale toscano coinvolgendo più del 20 per cento delle famiglie ed è necessario intervenire, al fine di introdurre correttivi che consentano di assicurare a chi vive nel territorio della Regione un tenore di vita dignitoso ed allo stesso tempo, tutelare la salute, l’aumento del comfort, del benessere e il miglioramento dei bilanci familiari;
4. I programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell’Unione europea promuovono, anche per il settore della pubblica amministrazione, interventi per la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili e, per l’energia da essi prodotta, il legislatore nazionale prevede meccanismi di remunerazione dell’energia non auto-consumata;
5. È opportuno destinare il flusso di risorse generato dai meccanismi di incentivazione, previsti dalla normativa nazionale, al contrasto del fenomeno della povertà energetica;
6. A prescindere da contributi regionali di qualsivoglia tipologia, è necessario, altresì, disciplinare la possibilità che qualsiasi soggetto privato possa contribuire al sostegno delle misure di contrasto alla povertà energetica regolate dalla presente legge;
7. Per le finalità indicate al punto 5, è necessario stabilire che i soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale, in percentuale maggiore del 50 per cento, nell’ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell’Unione europea, siano obbligati ad attivare con il soggetto gestore dei servizi energetici (GSE) il servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato, o uno dei diversi meccanismi di incentivo indicati nel
d.lgs. 199/2021 ;8. È necessario stabilire che i crediti maturati mediante i meccanismi di incentivo siano ceduti, in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l’amministrazione regionale a seguito dell’ammissione a finanziamento, alla Regione al fine di consentire alla stessa, in virtù del flusso finanziario generato, di procedere all’erogazione di un contributo di solidarietà energetica a favore di soggetti residenti nel territorio regionale in condizione di povertà energetica. Resta ferma la facoltà di conferire alla Regione l’intero ammontare dei crediti maturati;
9. È necessario prevedere che possano usufruire del contributo di solidarietà energetica i soggetti residenti nella Regione con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tale da definire la condizione di povertà energetica;
10. È opportuno individuare la soglia di povertà energetica in analogia con la soglia ISEE determinata a livello nazionale dall’ARERA per accedere alle agevolazioni in materia di bonus elettrico per disagio economico;
11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, si fa riferimento agli incentivi disciplinati e previsti dal programma regionale “PR Toscana FESR 2021 – 2027” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2022, n. 1173 (Reg. UE n. 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d’atto della Decisione della Commissione C 2022 n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027”, per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia), con particolare riferimento all’obiettivo specifico: “RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2021 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti che individua i seguenti soggetti pubblici beneficiari: Comuni, Province, Città Metropolitana, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, RSA pubbliche”;
12. È necessario prevedere che le spese di gestione della misura siano a carico del flusso di risorse generato dalla cessione dei crediti di cui al punto 7, assicurando l’assenza di oneri a carico della finanza regionale e la neutralità finanziaria della presente legge;
13. Ritenuto di non accogliere in maniera puntuale le condizioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali per le seguenti motivazioni:
a) per quanto riguarda la richiesta relativa all’articolo 2 di rendere facoltativa l’adesione al fondo, si ritiene che la cessione facoltativa determinerebbe una incertezza delle risorse da mettere a disposizione dei soggetti in povertà energetica e darebbe altresì luogo ad un’eccessiva parcellizzazione di tali risorse;
b) per quanto riguarda la richiesta, per i comuni che non aderiscono al fondo, di prevedere l’obbligo di utilizzare i suddetti crediti all’interno delle proprie politiche sociali, con attenzione ai casi di povertà energetica, si determinerebbe, al pari del caso indicato alla lettera a), un’eccessiva parcellizzazione delle risorse gestite a livello comunale;
c) per quanto riguarda il controllo dei costi di gestione, si reputa, invece, fondamentale la gestione a livello unico regionale, proprio al fine di un’adeguata economia di scala di tali costi.
14. Ritenuto tuttavia, al fine di contemperare l’obiettivo della creazione del fondo con l’autonomia dei singoli comuni, di stabilire che i soggetti pubblici destinatari siano obbligati a cedere alla Regione unicamente i crediti maturati presso il GSE in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l’amministrazione regionale a seguito dell’ammissione a finanziamento;
Approva la presente legge
Art.1
Povertà energetica
1.
Ai fini della presente legge, in coerenza con la raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione del 20 ottobre 2023 sulla povertà energetica e con la direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione), per “povertà energetica” si intende la situazione nella quale:
a) gli utenti non sono in grado di accedere a servizi o a prodotti energetici essenziali;
b) i costi di fatturazione dei contratti di fornitura dell’energia elettrica rappresentano un'alta percentuale del reddito dei consumatori;
c) gli utenti sono costretti a ridurre il consumo energetico, in misura tale da determinare un impatto negativo sulla loro salute e sul loro benessere.
Art. 2
Principio della compartecipazione pubblica al contrasto alla povertà energetica e possibilità per i soggetti privati di partecipare alle misure di contrasto alla povertà energetica
1. Ai fini della presente legge, i “soggetti pubblici beneficiari” sono da intendersi i soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale, in percentuale maggiore del 50 per cento, nell’ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell’Unione europea.
2. A pena di decadenza dal beneficio, i soggetti pubblici beneficiari sono obbligati ad attivare con il gestore dei servizi energetici (di seguito denominato “GSE”), il servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato o i diversi meccanismi di incentivo di cui all’
articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).
articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).3. A pena di decadenza dal beneficio, i soggetti pubblici beneficiari hanno l’obbligo di cedere, in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l’amministrazione regionale a seguito dell’ammissione a finanziamento, i crediti maturati ai sensi del comma 2 presso il GSE alla Regione, che li utilizza per attuare le misure di cui all’articolo 3. Resta ferma la facoltà per i suddetti soggetti pubblici di cedere alla Regione l’intero ammontare dei crediti maturati.
4. L’obbligo di cessione dei crediti di cui al comma 3 si esaurisce trascorsi venti anni di vita dell’impianto, ferma comunque restando la possibilità di dismettere precedentemente l’impianto laddove previsto nel bando attuativo della misura dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell’Unione europea.
5. A prescindere da contributi regionali di qualsivoglia tipologia, qualsiasi soggetto privato può contribuire al sostegno delle misure di contrasto alla povertà energetica regolate dalla presente legge.
Art. 3
Contributo di solidarietà energetica. Destinatari e modalità di erogazione
1.
I crediti maturati nei confronti del GSE e ceduti alla Regione ai sensi dell’articolo 2, sono destinati a contrastare il fenomeno della povertà energetica, come definito all’articolo 1, attraverso l’erogazione di una misura di sostegno finanziario denominata “contributo di solidarietà energetica” da destinarsi a soggetti che posseggano tutti e tre i requisiti di seguito indicati:
a) siano residenti iscritti all’anagrafe nel territorio della Regione;
b) siano intestatari delle utenze di energia elettrica;
c) siano appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell’ISEE familiare in corso di validità non superiore a euro 9.530,00.
2.
Mediante deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in accordo con il GSE:
a) le modalità di cessione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3;
b) i meccanismi di incentivo di cui all’articolo 2, comma 2, attivabili in accordo con la normativa vigente.
3. Il contributo è riconosciuto, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse stanziate annualmente. In ogni caso, può essere riconosciuto un solo contributo per anno ai soggetti presenti nell’elenco. Per gli anni successivi al primo, costituisce criterio di priorità il non aver mai ricevuto il contributo oppure, in subordine, aver ricevuto il contributo un numero minore di volte.
4.
Mediante deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione del contributo ed in particolare:
a) le modalità di trasmissione da parte dei cittadini delle istanze di assegnazione del contributo di solidarietà energetica, con l'indicazione delle informazioni e dell’eventuale documentazione da trasmettere, unitamente all’istanza;
b) le modalità di verifica dei requisiti di cui al comma 1 ai fini della formazione dell’elenco annuale dei soggetti beneficiari, delle forme di pubblicità e trasparenza;
c) le tempistiche e le frequenze di erogazione dei contributi, da stabilire in coerenza con i tempi e le frequenze di cessione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3, da parte del GSE, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 5.
5. Il contributo annuale di solidarietà energetica è pari ad euro 150,00.
Art. 4
Disposizioni per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà energetica
1. Per la gestione del contributo di solidarietà energetica di cui all’articolo 3, la Giunta regionale può ricorrere all'affidamento diretto ad una propria società “in house”, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, previa verifica delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e, comunque, nei limiti massimi di cui al comma 2.
2. Alle coperture dei costi di gestione della misura di cui all’articolo 3, si provvede con i crediti ceduti e introitati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, nella misura del 5 per cento massimo su base annua.
Art. 5
Clausola di non onerosità e norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le maggiori entrate derivanti dalla cessione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3, sono iscritte, al momento e nella misura del loro effettivo incasso, a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extra-tributarie” del bilancio regionale e sono destinate al finanziamento del contributo di cui all’articolo 3 e delle relative spese di gestione di cui all’articolo 4, in coerenza con le finalità di cui agli articoli 1 e 2, tramite iscrizione delle relative risorse vincolate a valere sulla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, “ Programma 01 “Fonti energetiche ” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

