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Legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55

Misure per il contrasto alla povertà energetica.

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 9 dicembre 2024

Art. 3
Contributo di solidarietà energetica. Destinatari e modalità di erogazione
1. I crediti maturati nei confronti del GSE e ceduti alla Regione ai sensi dell’articolo 2, sono destinati a contrastare il fenomeno della povertà energetica, come definito all’articolo 1, attraverso l’erogazione di una misura di sostegno finanziario denominata “contributo di solidarietà energetica” da destinarsi a soggetti che posseggano tutti e tre i requisiti di seguito indicati:
a) siano residenti iscritti all’anagrafe nel territorio della Regione;
b) siano intestatari delle utenze di energia elettrica;
c) siano appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell’ISEE familiare in corso di validità non superiore a euro 9.530,00.
2. Mediante deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in accordo con il GSE:
a) le modalità di cessione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3;
b) i meccanismi di incentivo di cui all’articolo 2, comma 2, attivabili in accordo con la normativa vigente.
3. Il contributo è riconosciuto, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse stanziate annualmente. In ogni caso, può essere riconosciuto un solo contributo per anno ai soggetti presenti nell’elenco. Per gli anni successivi al primo, costituisce criterio di priorità il non aver mai ricevuto il contributo oppure, in subordine, aver ricevuto il contributo un numero minore di volte.
4. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione del contributo ed in particolare:
a) le modalità di trasmissione da parte dei cittadini delle istanze di assegnazione del contributo di solidarietà energetica, con l'indicazione delle informazioni e dell’eventuale documentazione da trasmettere, unitamente all’istanza;
b) le modalità di verifica dei requisiti di cui al comma 1 ai fini della formazione dell’elenco annuale dei soggetti beneficiari, delle forme di pubblicità e trasparenza;
c) le tempistiche e le frequenze di erogazione dei contributi, da stabilire in coerenza con i tempi e le frequenze di cessione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3, da parte del GSE, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 5.
5. Il contributo annuale di solidarietà energetica è pari ad euro 150,00.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.