Legge regionale 20 novembre 2024, n. 52
Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il


Vista la

Visto il regolamento emanato con

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 settembre 2024;
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 83 del reg. emanato con

2. L’articolo 83, comma 3, prevede che queste attività siano sempre eseguite in presenza del coordinatore sanitario dell’azienda unità sanitaria locale (USL);
3. Tale disposizione, oltre ad utilizzare un linguaggio desueto, antecedente al

4. È opportuno, pertanto, limitarsi a prevedere che, in occasione delle esumazioni o estumulazioni straordinarie, il comune informi le autorità competenti, ovvero i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, che potranno intervenire con i propri operatori qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere;
Approva la presente legge
Art. 1
Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati. Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 29/2004
1. L’articolo 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:
“
Art. 4 bis Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati
1. La cremazione di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l. 130/2001 .


2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 e ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del reg. emanato con
d.p.r. 285/1990 .


3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall’articolo 83 del reg. emanato con
d.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all’azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l’azienda USL invia il proprio personale medico.
”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.