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Legge regionale 20 novembre 2024, n. 52

Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la Sito esternolegge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 settembre 2024;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 83 del reg. emanato con Sito esternod.p.r. 285/1990 disciplina le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, ovvero quelle che avvengono prima del completamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri, per ordine dell’autorità giudiziaria o per scelte dei familiari, previa autorizzazione del comune;


2. L’articolo 83, comma 3, prevede che queste attività siano sempre eseguite in presenza del coordinatore sanitario dell’azienda unità sanitaria locale (USL);


3. Tale disposizione, oltre ad utilizzare un linguaggio desueto, antecedente al Sito esternod.lgs. 502/1992 , appare anacronistica, costosa e non più rispondente alle esigenze di tutela della salute pubblica, alcune regioni, infatti, all’interno della propria normativa ne hanno previsto espressamente il superamento e, a titolo esemplificativo, si menziona l’articolo 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e l’articolo 39 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria);


4. È opportuno, pertanto, limitarsi a prevedere che, in occasione delle esumazioni o estumulazioni straordinarie, il comune informi le autorità competenti, ovvero i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, che potranno intervenire con i propri operatori qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere;


Approva la presente legge

Art. 1
Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati. Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 29/2004
1. L’articolo 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:
Art. 4 bis Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati
1. La cremazione di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l. 130/2001 .
2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 e ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del reg. emanato con Sito esternod.p.r. 285/1990 .
3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall’articolo 83 del reg. emanato con Sito esternod.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all’azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l’azienda USL invia il proprio personale medico.
”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.