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Legge regionale 20 novembre 2024, n. 52

Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2024

Art. 1
Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati. Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 29/2004
1. L’articolo 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:
Art. 4 bis Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati
1. La cremazione di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l. 130/2001 .
2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 e ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del reg. emanato con Sito esternod.p.r. 285/1990 .
3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall’articolo 83 del reg. emanato con Sito esternod.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all’azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l’azienda USL invia il proprio personale medico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.