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Legge regionale 20 novembre 2024, n. 51

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis), n), z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e, in particolare, gli articoli 37 e 38;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 luglio 2024;


Considerato quanto segue:


1. È necessario aggiornare l’articolo 11 della l.r. 77/2004 alla nuova normativa statale relativa ai contratti pubblici, facendo riferimento al Sito esternod.lgs. 36/2023 ;


2. È necessario garantire la rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale, inerenti al patrimonio della Regione Toscana;


3. È necessario garantire il rispetto della programmazione economica per la realizzazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale;


4. Per le finalità di cui ai numeri 2 e 3, è necessario prevedere un procedimento semplificato di approvazione dei progetti inerenti ad opere di interesse strategico realizzate sul patrimonio immobiliare regionale che costituiscano variazione, integrazione o adeguamento agli strumenti urbanistici comunali;


5. È necessario prevedere che le opere che possono accedere al procedimento siano quelle di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale; di tale rilievo deve essere dato atto nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell’Sito esternoarticolo 37 del d.lgs. 36/2023 e dell’articolo 11 della l.r. 77/2004 ;


6. Il procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla del. c.r. 37/2015;


7. Ritenuto di accogliere la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare, conseguentemente, la presente legge, richiamando il rispetto della disciplina di cui all’articolo 34, comma 1 bis, della l.r. 65/2014 , in relazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato;


Approva la presente legge


Art. 1
Piano di intervento sul patrimonio immobiliare. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 77/2004
1. L’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Piano di intervento sul patrimonio immobiliare
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale predispone, con deliberazione, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel corso del periodo di riferimento, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all’articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Nel piano di cui al comma 1 è contenuto l’elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione ai sensi dell’articolo 11 bis.
3. Il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale è elaborato in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed è aggiornato annualmente mediante l’elenco annuale di cui al medesimo articolo 37.
”.
Art. 2
Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 77/2004
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 77/2004 , è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza
strategica su immobili della Regione
1. Ai fini della presente legge, sono opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione quelle inerenti al patrimonio immobiliare della Regione dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
a) efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;
b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell’interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;
c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi.
2. Qualora per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la Regione, inserita nell’elenco del piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale di cui all’articolo 11, siano necessarie variazioni, perfezionamenti, integrazioni o adeguamenti agli strumenti urbanistici, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), approva il progetto dell’opera e costituisce variazione, perfezionamento, integrazione o adeguamento a tali strumenti, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.
3. Oltre a quanto disposto al comma 2, l’approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la Regione assicura la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. La Regione dà notizia, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dell’indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sugli albi pretori dei comuni interessati. I soggetti interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, possono presentare osservazioni, che sono esaminate e controdedotte in sede di conferenza di servizi. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si esprime motivatamente sulle stesse entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
5. Le variazioni, il perfezionamento, le integrazioni o gli adeguamenti degli strumenti urbanistici sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”). La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.
”.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.