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Legge regionale 20 novembre 2024, n. 51

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis), n), z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e, in particolare, gli articoli 37 e 38;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”);


Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 luglio 2024;


Considerato quanto segue:


1. È necessario aggiornare l’articolo 11 della l.r. 77/2004 alla nuova normativa statale relativa ai contratti pubblici, facendo riferimento al Sito esternod.lgs. 36/2023 ;


2. È necessario garantire la rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale, inerenti al patrimonio della Regione Toscana;


3. È necessario garantire il rispetto della programmazione economica per la realizzazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale;


4. Per le finalità di cui ai numeri 2 e 3, è necessario prevedere un procedimento semplificato di approvazione dei progetti inerenti ad opere di interesse strategico realizzate sul patrimonio immobiliare regionale che costituiscano variazione, integrazione o adeguamento agli strumenti urbanistici comunali;


5. È necessario prevedere che le opere che possono accedere al procedimento siano quelle di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale; di tale rilievo deve essere dato atto nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell’Sito esternoarticolo 37 del d.lgs. 36/2023 e dell’articolo 11 della l.r. 77/2004 ;


6. Il procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla del. c.r. 37/2015;


7. Ritenuto di accogliere la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare, conseguentemente, la presente legge, richiamando il rispetto della disciplina di cui all’articolo 34, comma 1 bis, della l.r. 65/2014 , in relazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.