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Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49

Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 2019 n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario”);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno semplificare la tipologia delle attività autorizzabili, prevedendone solo due tipi: l’attività di trasporto sanitario di base, da una parte, e l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato dall’altra;


2. Si evidenzia, infatti, che le differenze tra attività di trasporto sanitario di primo soccorso e trasporto sanitario di soccorso avanzato non dipendono tanto dalle caratteristiche proprie del soggetto autorizzato – i mezzi di trasporto sono gli stessi, così come il numero e la qualifica dei soccorritori – quanto dalle scelte aziendali in merito all’integrazione dell’equipaggio dei soccorritori con il proprio personale sanitario;


3. In considerazione delle difficoltà incontrate nell’adeguamento ai nuovi requisiti fissati dal d.p.g.r. 46/R/2021, è necessario prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di adeguamento fissato dall’articolo 8, comma 1, del suddetto regolamento in scadenza al 18 dicembre 2024;


4. Per avere un quadro più chiaro delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla previgente normativa, è opportuno altresì prevedere che questi ultimi, nel termine più ravvicinato del 31 marzo 2025, trasmettano agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) competenti una dichiarazione nella quale specificano quali tipologie di attività di trasporto sanitario svolgono tra quelle individuate dal novellato articolo 2 della l.r. 83/2019 ;


Approva la presente legge

Art. 1
Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 83/2019
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), è sostituito dal seguente:
1. L’autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:
a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);
b) trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali).
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato possono svolgere anche l’attività di trasporto sanitario di soccorso di base.
”.
Art. 2
Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 83/2019
1. L’articolo 4 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso
1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello base.
2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello avanzato.
3. In relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso, le aziende unità sanitarie locali (USL) dispongono, nel rispetto della normativa vigente, che l’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di soccorso avanzato sia integrato con la presenza di un medico in rapporto di dipendenza, o convenzionale, con l'azienda USL, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza, oppure un infermiere in rapporto di dipendenza con l'azienda USL specificamente formato.
4. Qualora la composizione dell'equipaggio di cui al comma 2 sia integrata con un altro soccorritore di livello avanzato, la guida dell’ambulanza può essere affidata ad un autista in possesso dell’attestato di soccorritore di livello base.
”.
Art. 3
Variazioni della tipologia di attività. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 83/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
1. Il titolare di autorizzazione all'esercizio dell’attività di trasporto sanitario di soccorso di base, che intende svolgere anche l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b)
.”.
Art. 4
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 83/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 83/2019 le parole: “
, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
2. I soggetti già autorizzati allo svolgimento dell’attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo, così come modificato ai sensi del comma 6 bis. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 83/2009 è inserito il seguente:
2 bis Entro lo stesso termine previsto dal comma 2 i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, trasmettono la dichiarazione di adeguamento alla commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 83/2019 è aggiunto il seguente:
6 bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento attuativo di cui all’articolo 6.
”.
Art. 5
Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto cui all’articolo 2. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 83/2019
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 83/2019 è inserito il seguente:
Art. 15 bis Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto di cui all’articolo 2.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, commi 2 e 3, entro il 31 marzo 2025, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle elencate all’articolo 2, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario).
2. Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l’autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante.
3. Il provvedimento, che sostituisce tutti gli atti autorizzatori adottati in precedenza, è immediatamente trasmesso al soggetto interessato, alla commissione di vigilanza e controllo ed alla struttura regionale competente.
”.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario”), è abrogato.
Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.