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Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49

Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024

Art. 5
Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto cui all’articolo 2. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 83/2019
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 83/2019 è inserito il seguente:
Art. 15 bis Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto di cui all’articolo 2.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, commi 2 e 3, entro il 31 marzo 2025, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle elencate all’articolo 2, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario).
2. Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l’autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante.
3. Il provvedimento, che sostituisce tutti gli atti autorizzatori adottati in precedenza, è immediatamente trasmesso al soggetto interessato, alla commissione di vigilanza e controllo ed alla struttura regionale competente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.