Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49
Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024
Art. 4
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 83/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 83/2019 le parole: “
, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni
” sono soppresse. 2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
“
2. I soggetti già autorizzati allo svolgimento dell’attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo, così come modificato ai sensi del comma 6 bis. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.
”.
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo, così come modificato ai sensi del comma 6 bis. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 83/2009 è inserito il seguente:
“
2 bis Entro lo stesso termine previsto dal comma 2 i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, trasmettono la dichiarazione di adeguamento alla commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10.
”.4. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 83/2019 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento attuativo di cui all’articolo 6.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

