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Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49

Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024

Art. 2
Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 83/2019
1. L’articolo 4 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso
1. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello base.
2. La composizione minima dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;
b) un soccorritore di livello avanzato.
3. In relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso, le aziende unità sanitarie locali (USL) dispongono, nel rispetto della normativa vigente, che l’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di soccorso avanzato sia integrato con la presenza di un medico in rapporto di dipendenza, o convenzionale, con l'azienda USL, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza, oppure un infermiere in rapporto di dipendenza con l'azienda USL specificamente formato.
4. Qualora la composizione dell'equipaggio di cui al comma 2 sia integrata con un altro soccorritore di livello avanzato, la guida dell’ambulanza può essere affidata ad un autista in possesso dell’attestato di soccorritore di livello base.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.