Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49
Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024
Art. 1
Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 83/2019
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), è sostituito dal seguente:
“
1. L’autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:
a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);
b) trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali).
”.2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 83/2019 è sostituito dal seguente:
“
2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato possono svolgere anche l’attività di trasporto sanitario di soccorso di base.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

