Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49
Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'
articolo 117, comma terzo, della Costituzione ; Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );Vista la legge regionale 30 dicembre 2019 n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario”);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;
Considerato quanto segue:
1. È opportuno semplificare la tipologia delle attività autorizzabili, prevedendone solo due tipi: l’attività di trasporto sanitario di base, da una parte, e l’attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato dall’altra;
2. Si evidenzia, infatti, che le differenze tra attività di trasporto sanitario di primo soccorso e trasporto sanitario di soccorso avanzato non dipendono tanto dalle caratteristiche proprie del soggetto autorizzato – i mezzi di trasporto sono gli stessi, così come il numero e la qualifica dei soccorritori – quanto dalle scelte aziendali in merito all’integrazione dell’equipaggio dei soccorritori con il proprio personale sanitario;
3. In considerazione delle difficoltà incontrate nell’adeguamento ai nuovi requisiti fissati dal d.p.g.r. 46/R/2021, è necessario prorogare al 31 dicembre 2026 il termine di adeguamento fissato dall’articolo 8, comma 1, del suddetto regolamento in scadenza al 18 dicembre 2024;
4. Per avere un quadro più chiaro delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla previgente normativa, è opportuno altresì prevedere che questi ultimi, nel termine più ravvicinato del 31 marzo 2025, trasmettano agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) competenti una dichiarazione nella quale specificano quali tipologie di attività di trasporto sanitario svolgono tra quelle individuate dal novellato articolo 2 della l.r. 83/2019 ;
Approva la presente legge
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