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Legge regionale 7 novembre 2024, n. 48

Norme in materia di manutenzione del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13 novembre 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);


Considerato quanto segue:


1. La salvaguardia e l'adeguata cura del territorio rivestono un ruolo cruciale nel preservare l'ecosistema, assicurare la sicurezza della collettività e favorire un progresso sostenibile delle comunità locali e dell'ambiente regionale nel suo complesso;


2. Le attività di manutenzione del territorio, in particolare, assumono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella tutela dell'incolumità pubblica, nella conservazione del patrimonio paesaggistico e nella promozione dell'ambiente agrario;


3. Per rispondere al meglio a tali esigenze, diversi comuni, nell’ambito della loro autonomia amministrativa, hanno adottato specifici regolamenti di polizia rurale con contenuti e applicazioni spesso differenziate che hanno dato luogo ad un approccio alla manutenzione del territorio non sempre omogeneo;


4. Al fine di semplificare le procedure e perseguire contestualmente una maggiore coerenza e uniformità nella cura del territorio regionale, è opportuno dettare disposizioni finalizzate ad individuare gli obiettivi e i contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale ed a prevedere la predisposizione, da parte della Regione, di uno schema-tipo di regolamento contenente i requisiti minimi che devono essere contenuti in tali regolamenti;


Approva la presente legge


Art. 1
Finalità
1. La Regione, al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale.
Art. 2
Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio
1. I comuni, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), adottano il regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli obiettivi da perseguire per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato, del decoro paesaggistico.
3. Nel rispetto degli obiettivi del comma 2 il regolamento disciplina in particolare:
a) la manutenzione dei corsi d'acqua, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati;
b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
c) la manutenzione dei sedimi privati contermini a infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 Sito esternodel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
d) la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico;
e) le modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico;
f) le modalità per l’esecuzione dei movimenti di terra necessari all’uso agricolo del suolo e delle lavorazioni dei terreni;
g) le modalità di utilizzo dei pozzi e degli impianti di irrigazione, anche al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile sia ferrata;
h) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
i) le modalità per l’esercizio del pascolo e la disciplina di eventuali usi civici nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);
l) le azioni consentite ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e i tagli nelle aree di pertinenza degli elettrodotti nel rispetto delle normative richiamate alla lettera h);
m) gli adempimenti finalizzati alla tutela degli alberi, le modalità per gli eventuali abbattimenti di piante lungo le strade e le distanze da rispettare per i nuovi impianti;
n) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
o) le modalità per l’accumulo temporaneo di materiali organici;
p) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti;
q) lo sfalcio dei terreni incolti circostanti le borgate e le abitazioni;
r) la manutenzione di beni immobili inutilizzati, dismessi o decadenti ai fini della salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, del decoro e della pulizia urbana;
s) le modalità per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) e dalla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
t) le misure finalizzate a tutelare la fauna selvatica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 3
Approvazione dello schema-tipo di regolamento comunale
1. La Giunta regionale, con deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo schema-tipo del regolamento comunale di polizia rurale di cui all’articolo 2, definendo i requisiti minimi che devono essere contenuti in relazione alla manutenzione del territorio.
Art. 4
Esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzioni
1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.
2. Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 oltre alle eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dalle leggi vigenti.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 3, approvano o modificano i regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio in conformità ai contenuti dello schema-tipo di regolamento previsto dalla medesima deliberazione.
Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.