Legge regionale 7 novembre 2024, n. 47
Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visto l’articolo 107 e l’articolo 108 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e atti collegati (Trattato CEE);
Visto il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );Visto il
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);Visto il
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 ;Vista la
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l’articolo 1, comma 8;Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);
Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);
Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 );
Considerato quanto segue:
1. Dall’esame dello stato di attuazione della l.r. 18/2021 7 emerge l’esigenza di apportare alcuni correttivi alla medesima normativa finalizzati, da un lato a favorire un più incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente “regionale”, aumentandone così l’attrattività rispetto a quelli previsti dall’
articolo 1 del d.l. 83/2014 , convertito dalla
l. 106/2014 , concernenti il c.d. “art-bonus” nazionale, e dall’altro a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all’applicazione dell’attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore dei soggetti beneficiari;2. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del “patrimonio culturale intangibile”, così come definito dalla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata dall’UNESCO in data 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono inserirsi a pieno titolo;
3. I gruppi locali che curano l’organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica possono essere considerati a tutti gli effetti “comunità patrimoniali”, nel senso assegnato a questo termine dalla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” c.d. Convenzione di Faro, ratificata con la
legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale della società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nella quale si definisce il patrimonio culturale come “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, e la comunità patrimoniale come “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”;4. Lo sviluppo che, nel corso del tempo, ha avuto il fenomeno rievocativo, in termini di numerosità di associazioni e manifestazioni, ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, introducendo un ampliamento nell’orizzonte culturale delle norme cui corrisponde un’espansione dell’ambito di applicazione dello strumento agevolativo, da rivolgersi anche nei confronti dei progetti realizzati dai soggetti, nella forma di associazioni senza fine di lucro, dediti alle pratiche rievocative, come individuati dall’articolo 5 della l.r. 27/2021 ;
5. Il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con del. c.r. 37/2015, vede nei “progetti di paesaggio” strumenti utili a superare un modo di pensare al paesaggio, non soltanto come vincolo, ma come punto di vista in grado di attivare una diversa progettualità: lo scopo di tali progetti, e degli studi di fattibilità ad essi propedeutici, consiste nella valorizzazione delle risorse trascurate, nel recupero di situazioni di degrado, nella garanzia del miglior inserimento di opere attraverso un’attenzione innovativa alla potenzialità di produrre paesaggi di qualità non inferiore a quelli ereditati dal passato;
6 La Regione Toscana riconosce nei “progetti di paesaggio” lo strumento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano inteso come bene comune, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future, nonché uno strumento capace di dare sostegno allo sviluppo dei territori;
7. A tal fine si ritiene opportuno:
a) ampliare la platea dei progetti per i quali siano previste le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica;
b) innalzare la misura del credito di imposta sull’IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti “regionali” e concernenti, in particolare, la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
c) introdurre una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l’agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 18/2017 .
8. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024, per consentire l’adeguamento dei dispositivi gestionali “online”, necessari anche per la presentazione e l’accoglimento delle nuove progettualità, in corrispondenza dell’annualità fiscale di riferimento;
Approva la presente legge
Art. 1
Oggetto. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 18/2017
1. L’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), è sostituito dal seguente:
“
Art. 1 - Oggetto
1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative ai progetti aventi le seguenti finalità:
a) promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), degli articoli 60, 88 e 89 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e dell’articolo 34 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 ).
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), degli articoli 60, 88 e 89 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e dell’articolo 34 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 37 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 ).b) realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica come definite dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).
”.Art. 2
Destinatari delle agevolazioni fiscali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2017
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 18/2017 è abrogata.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 18/2017 è sostituita dalla seguente:
“
d) società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.
”.Art. 3
Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2017
1. Dopo il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2017 , è aggiunto il seguente:
“
2 bis. le associazioni senza fini di lucro di cui all’articolo 4 della l.r. 27/2021 , già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 27/2021 .
”.2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 18/2017 la parola: “
accreditamento
” è sostituita dalla seguente: “
individuazione
”.Art. 4
Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 18/2017
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 le parole: “
40 per cento
” sono sostituite dalle seguenti: “
60 per cento
”.2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 è sostituito dal seguente:
“
3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
a) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i seguenti progetti:
a1) progetti concernenti la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
a2) studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio di cui all’articolo 34 della del. c.r. 37/2015;
a3) progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica di cui alla l.r. 27/2021 ;
b) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
”.3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, l’elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale.
”.4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 è aggiunto il seguente:
“
4 ter. Qualora, in seguito all’approvazione dell’elenco di cui al comma 4 bis, residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l’agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili.
”.Art. 5
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 18/2017
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 18/2017 la parola: “
accreditamento
” è sostituita dalla seguente: “
individuazione
”.2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 18/2017 sono aggiunte le seguenti:
“
d bis) i termini di cui all’articolo 4, comma 4 bis;
d ter) le modalità di attuazione dell’articolo 4, comma 4 ter.
”.Art. 6
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 18/2017
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2017 , la parola: “
accreditati
” è sostituita dalla seguente: “
individuati
”.Art. 7
Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 18/2017
1. L’articolo 8 della l.r. 18/2017 è abrogato.
Art. 8
Decorrenza degli effetti
1. Gli effetti della presente legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024.
Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

