Legge regionale 7 novembre 2024, n. 47
Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13 novembre 2024
Art. 4
Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 18/2017
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 le parole: “
40 per cento
” sono sostituite dalle seguenti: “
60 per cento
”.2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 è sostituito dal seguente:
“
3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
a) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i seguenti progetti:
a1) progetti concernenti la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
a2) studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio di cui all’articolo 34 della del. c.r. 37/2015;
a3) progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica di cui alla l.r. 27/2021 ;
b) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
”.3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, l’elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale.
”.4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 18/2017 è aggiunto il seguente:
“
4 ter. Qualora, in seguito all’approvazione dell’elenco di cui al comma 4 bis, residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l’agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.