Legge regionale 7 novembre 2024, n. 46
Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 43 dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il

Visto il

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
Considerato quanto segue:
1. È necessario garantire e supportare tecnicamente il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e nazionali concernenti la pubblicazione su banche dati e sui bollettini ufficiali delle regioni di documenti che contengano dati personali;
2. È necessario modificare l’articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) introducendovi una parte quarta;
3. È necessario prevedere l'emanazione di regole tecniche per uniformare la pubblicazione di documenti, anche non regionali, sul BURT, e assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di tutela dei dati, di interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni, nonché facilitare i relativi controlli;
4. È opportuno aggiornare il testo della l.r. 23/2007 in alcune parti con funzioni di coordinamento e miglioramento testuale;
Approva la presente legge
Art. 1
Validità degli atti pubblicati. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2007
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) è inserito il seguente:
“
2 bis. Il BURT si articola in quattro parti.
”. “
2 ter. I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi.
”.Art. 2
Articolazione del BURT. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 23/2007
1. L’articolo 3 della l.r. 23/2007 è abrogato.
Art. 3
Parte prima. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 23/2007
1. L’articolo 4 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
Art. 4 - Parte prima
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell’

;
b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;
c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 );
d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;
h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.
”.Art. 4
Parte seconda. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2007
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 è sostituita dalla seguente:
“
a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d);
”.2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 è sostituita dalla seguente:
“
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
”3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 è sostituita dalla seguente:
“
g) atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, non contenenti dati personali;
”.Art. 5
Parte quarta. Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 23/2007
1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
“
Art. 5 ter - Parte quarta
1. Sono pubblicati nella parte quarta del BURT:
a) gli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali;
b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b).
”.Art. 6
Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 23/2007 le parole: “
dal comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 18, comma 6
”.2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2007 è abrogato.
Art. 7
Richiesta di pubblicazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 23/2007 la parola: “
seconda
” è soppressa, e dopo le parole: “del BURT
” sono inserite le seguenti: “individuata dalla presente legge
”.Art. 8
Termini per la pubblicazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 23/2007
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
1. Il termine di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all’articolo 43 dello Statuto della Regione Toscana decorrono rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
”.Art. 9
Correzione degli errori. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2007
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso alla struttura competente per la pubblicazione, sul BURT è pubblicato un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.
”. 2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2007 , le parole: “
provvede alla correzione mediante la pubblicazione di
” sono sostituite dalle seguenti: “pubblica
”, e le parole: “quale parte di esso deve essere sostituita
” sono sostituite dalle seguenti: “il testo corretto
”.Art. 10
Ordinamento del Bollettino ufficiale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r 23/2007
1. L’articolo 12 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
Art. 12 - Ordinamento del Bollettino ufficiale
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.
3. Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema
informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all’
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.
”.Art. 11
Regole tecniche. Abrogazione dell'articolo 13 della l.r 23/2007
1. L’articolo 13 della l.r. 23/2007 è abrogato.
Art. 12
Banche dati e protezione dei dati personali. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/2007
1. L’articolo 18 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“
Articolo 18 - Banche dati e protezione dei dati personali
1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:
a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
b) delle regole tecniche sull’interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal

(Codice dell’amministrazione digitale).
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all’utente agevole consultazione e ricerca.
3. La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.
4. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.
5. Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale ,sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adottano adeguate misure al fine di rispettare la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e garantire il rispetto di quanto previsto al comma 5.
”.Art. 13
Disciplina di dettaglio tecnico. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 23/2007
1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
“
Art. 19 bis - Disciplina di dettaglio tecnico
1. Ulteriori indicazioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di
pubblicazione sul BURT possono essere definite con appositi atti della struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 1.
”.Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.