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Legge regionale 7 novembre 2024, n. 46

Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13 novembre 2024

Art. 1
Validità degli atti pubblicati. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2007
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) è inserito il seguente:
2 bis. Il BURT si articola in quattro parti.
”.
2 ter. I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi avviso di rettifica su B.U. 4 dicembre 2024, n. 66.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.