Legge regionale 7 novembre 2024, n. 46
Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 13 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 43 dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);Visto il
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
Considerato quanto segue:
1. È necessario garantire e supportare tecnicamente il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e nazionali concernenti la pubblicazione su banche dati e sui bollettini ufficiali delle regioni di documenti che contengano dati personali;
2. È necessario modificare l’articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) introducendovi una parte quarta;
3. È necessario prevedere l'emanazione di regole tecniche per uniformare la pubblicazione di documenti, anche non regionali, sul BURT, e assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di tutela dei dati, di interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni, nonché facilitare i relativi controlli;
4. È opportuno aggiornare il testo della l.r. 23/2007 in alcune parti con funzioni di coordinamento e miglioramento testuale;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



