Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
Vista la

Visto il

Visto il

Visto il

Visto il


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell’

Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Considerato quanto segue:
1. L’



2. L’



3. In forza di quanto disposto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, l’AUE, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;
4. Ai sensi della disciplina statale di riferimento, l’AUE costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e variante allo strumento urbanistico; mentre, nel caso delle valutazioni ambientali di cui alla



5. L’



6. Al fine di dare tempestiva applicazione alla modifica normativa introdotta dal




7. È altresì opportuno inserire tra gli impianti soggetti alla procedura per il rilascio dell'AUE anche il riferimento agli impianti di produzione di biometano che sono stati assimilati al regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall’


8. Per le procedure di VIA di cui alla

9. Al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento e, per tale via, assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, le strutture regionali competenti si raccordano ai fini del coordinamento degli adempimenti di valutazione ambientale e di AUE;
10. Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, è importante considerare che essa costituisce un “unicum” nel quadro normativo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, in considerazione del complesso intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale; di conseguenza, il rilascio dell’AUE per questa tipologia di impianti, da un lato, ha come presupposto l’acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, previo esperimento di una preliminare fase concorrenziale; dall’altro comporta che le inerenti procedure di valutazione ambientale riguardino, necessariamente, sia le opere funzionali alla derivazione, sia l’impianto che le connesse infrastrutture di rete;
11. A tale riguardo, le linee guida emanate mediante il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, “..al fine di ridurre i tempi evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica,” demandano alle regioni “..l’individuazione di opportune forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui al


12. Ferma restando la speciale disciplina di cui all’




13. Per quanto riguarda le fonti geotermiche, resta fermo quanto disposto dal

14. È necessario stabilire una disciplina transitoria prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell’istanza iniziale, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l’archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi della presente legge;
15. Al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali della disciplina statale di riferimento è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Raccordo tra le procedure di VIA e di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010
Art. 1
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le parole: “
Fermo restando quanto disposto agli
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fermo restando quanto disposto dalla normativa statale di riferimento e dagli
” e, dopo le parole: “
fonti rinnovabili
” sono inserite le seguenti: “
, compresi gli impianti di produzione di biometano,
”.2. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata
la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’
articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
4 bis. Trascorsi i quindici giorni di cui al comma 4 senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
”.4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
4 ter. In caso di dichiarata improcedibilità, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare documentazione a completamento della istanza entro trenta giorni dalla comunicazione di improcedibilità. Trascorso tale termine senza il suo completamento, l’istanza è archiviata. Qualora l’istanza sia completata nei termini, il relativo procedimento è avviato alla data del suo completamento.
”.5. I commi 7 e 8 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 sono abrogati.
6. Al comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 , le parole: “
dai commi 4 e 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
dai commi 4 ter e 6, dagli articoli 13 ter e 13 quater
” e le parole: “
a novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
a quello indicato dall’
articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003
”.
Art. 2
Impianti geotermici. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 39/2005 , le parole: “
all’avvio
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla comunicazione di avvio
” e le parole: “
, comma 4
” sono soppresse.Art. 3
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 13 ter Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
e procedure di VIA regionali
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’
articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 soggetto ad autorizzazione unica energetica – di seguito “AUE” – e alle procedure di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambe di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione unica, di seguito denominata come “struttura AUE”.


2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’articolo 19 o dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 48 o dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 , secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. La struttura AUE verifica la completezza della documentazione avvalendosi della struttura operativa VIA di cui all’articolo 47 della l.r. 10/2010 per gli aspetti di competenza.
4. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 48 e 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
5. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità indicate dall’articolo 48 e dall’articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010 .
6. Qualora la verifica di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 si concluda disponendo l’esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione
o, laddove il proponente abbia richiesto condizioni ambientali che comportano l’adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010 si concluda con l’assoggettamento a VIA dell’intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell’articolo 73 quinquies, comma 1, della l.r. 10/2010 , con le caratteristiche e le modalità ivi previste.
7. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell’effettivo avvenuto adeguamento da parte delle strutture regionali competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di AUE.
8. Per il rilascio dell’AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13
Art. 4
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Inserimento dell’articolo 13 quater nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
Art. 13 quater Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
e procedure di VIA statali
1. Nei casi in cui un progetto proposto sia soggetto alle procedure di VIA di competenza statale ai sensi della
parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 , e di AUE di competenza regionale, il proponente dichiara alla Regione, nella istanza indirizzata alla struttura AUE, di aver già presentato al competente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la relativa istanza per le valutazioni di cui al sopracitato titolo III.

2. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo, la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 19 e 25
del d.lgs. 152/2006 .

3. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 25
del d.lgs. 152/2006 .

4. Qualora la verifica di cui all’
articolo 19 del d.lgs. 152/2006 si concluda disponendo l’esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto la specificazione delle condizioni ambientali che comportano l’adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all’
articolo 19 del d.lgs.152/2006 si concluda con l’assoggettamento a VIA dell’intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell’
articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 .



5. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell’effettivo avvenuto adeguamento da parte dei soggetti competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di autorizzazione unica.
6. Per il rilascio dell’AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13.
”.Art. 5
Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA. Inserimento dell’articolo 13 quinquies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
Art.13 quinquies Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di impianti di produzione di energia idroelettrica, ferma restando l’acquisizione della concessione di derivazione d’acqua ai fini energetici quale presupposto per il rilascio dell’AUE, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessaria, si svolge in relazione al complesso delle opere funzionali alla derivazione, all’impianto e alle connesse infrastrutture, con un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE.
2. Successivamente all’espletamento delle procedure in materia di concorrenza e della verifica di assoggettabilità, le fasi procedimentali per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure per il rilascio dell’AUE e della VIA, ove disposta, seguono il procedimento coordinato previsto dalla presente legge.
3. Alle grandi derivazioni idroelettriche si applicano la disciplina e le procedure di assegnazione di cui all’
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.)
.”.
Art. 6
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Inserimento dell’articolo 73 quinquies nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 73 quater della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:
“
Art. 73 quinquies Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’
articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedimento di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente.


2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L’istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
4. La struttura operativa di cui all’articolo 47 – di seguito “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA:
a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’
articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006 di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24
del d.lgs. 152/2006 , una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;


b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, la documentazione prescritta della
parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 e dal titolo III della l.r. 10/2010 ;

c) comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 46, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 46.
6. Qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a venti giorni, e richiedendo che l’eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE. Su richiesta motivata del proponente, la struttura operativa VIA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni oppure a centoventi giorni, nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti, in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, si procede in conformità all’
articolo 24, comma 4, del d.lgs. 152/2006 .

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA provvede a pubblicarla tempestivamente sul sito istituzionale della Regione e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata dimezzata rispetto alla prima, pari a quindici giorni. Contestualmente ne comunica il deposito a tutti i soggetti di cui all’articolo 46. Entro i dieci giorni successivi alle fasi di consultazione, il proponente ha facoltà di presentare alla struttura operativa VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi tecnici istruttori.
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’
articolo 14, comma 1, della l. 241/1990 , oppure redigendo un rapporto istruttorio. L’istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, in conformità all’
articolo 25, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 .


9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.
”.CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza, ferma restando la possibilità per il proponente di chiederne l’archiviazione, procedendo a presentare una nuova istanza ai sensi degli articoli 13, 13 ter, 13 quater e 13 quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e dell’articolo 73 quinquies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.