Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
Art. 6
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA. Inserimento dell’articolo 73 quinquies nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 73 quater della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:
“
Art. 73 quinquies Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’
articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedimento di VIA ai sensi del
d.lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente.


2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L’istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
4. La struttura operativa di cui all’articolo 47 – di seguito “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA:
a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’
articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006 di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24
del d.lgs. 152/2006 , una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;


b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, la documentazione prescritta della
parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 e dal titolo III della l.r. 10/2010 ;

c) comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 46, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 46.
6. Qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a venti giorni, e richiedendo che l’eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE. Su richiesta motivata del proponente, la struttura operativa VIA può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni oppure a centoventi giorni, nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti, in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, si procede in conformità all’
articolo 24, comma 4, del d.lgs. 152/2006 .

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA provvede a pubblicarla tempestivamente sul sito istituzionale della Regione e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico della durata dimezzata rispetto alla prima, pari a quindici giorni. Contestualmente ne comunica il deposito a tutti i soggetti di cui all’articolo 46. Entro i dieci giorni successivi alle fasi di consultazione, il proponente ha facoltà di presentare alla struttura operativa VIA le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi tecnici istruttori.
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’
articolo 14, comma 1, della l. 241/1990 , oppure redigendo un rapporto istruttorio. L’istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, in conformità all’
articolo 25, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 .


9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.