Legge regionale 5 novembre 2024, n. 44
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, dell' 8 novembre 2024
Art. 5
Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA. Inserimento dell’articolo 13 quinquies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
“
Art.13 quinquies Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia idroelettrica. Raccordi con le procedure di VIA
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di impianti di produzione di energia idroelettrica, ferma restando l’acquisizione della concessione di derivazione d’acqua ai fini energetici quale presupposto per il rilascio dell’AUE, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessaria, si svolge in relazione al complesso delle opere funzionali alla derivazione, all’impianto e alle connesse infrastrutture, con un procedimento autonomo antecedente alla richiesta di AUE.
2. Successivamente all’espletamento delle procedure in materia di concorrenza e della verifica di assoggettabilità, le fasi procedimentali per il rilascio della concessione di derivazione, nonché le procedure per il rilascio dell’AUE e della VIA, ove disposta, seguono il procedimento coordinato previsto dalla presente legge.
3. Alle grandi derivazioni idroelettriche si applicano la disciplina e le procedure di assegnazione di cui all’
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.)
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.